Responsabilità della banca del beneficiario per omessa verifica antiriciclaggio nell’apertura del conto (ABF Collegio di Napoli n. 4611 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esecuzione di un bonifico, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che dia seguito all’ordine in conformità esclusivamente all’identificativo unico fornito dall’ordinante non è responsabile dell’inesatta esecuzione, ai sensi dell’art. 24 del d.lg. n. 11 del 2010, né è tenuto a verificare la corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e il titolare del conto di accredito. Tuttavia, la banca del beneficiario risponde dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio nella fase di apertura del conto, allorché la documentazione identificativa presenti macroscopiche incongruenze immediatamente rilevabili che impongano approfondimenti. In tal caso, il danno è posto a carico parziale del danneggiato in applicazione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., tenuto conto della condotta del ricorrente che non abbia tempestivamente segnalato la frode.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di autoveicoli, si aggiudicava all’asta un veicolo. Con una email apparentemente proveniente dall’intermediario bancario del venditore riceveva le coordinate per il pagamento e disponeva un bonifico di € 23.800,00 verso l’Iban ivi indicato, in realtà fraudolentemente alterato da ignoti. Le somme venivano accreditate su un conto della banca resistente, intestato a un terzo e aperto nel dicembre 2020, e subito distratte mediante prelievi e bonifici in uscita.
Solo il 22 febbraio 2021, alla comunicazione del mancato pagamento, la ricorrente apprendeva la truffa e presentava denuncia, chiedendo lo storno del bonifico senza esito. Dopo mediazione e reclamo rimasti privi di riscontro, adiva l’Arbitro chiedendo la restituzione dell’importo e prospettando la violazione degli obblighi di diligenza e della normativa antiriciclaggio nell’apertura del conto. La banca resistente eccepiva la propria estraneità alla fase di inserimento dell’ordine e la regolarità dell’apertura, chiedendo il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda come un’ipotesi di business email compromise, in cui i malfattori intercettano la corrispondenza e sostituiscono l’Iban indicato con il proprio. Preliminarmente rileva che il bonifico è stato eseguito in data anteriore al 9 ottobre 2025, da cui è obbligatoria la Verification of Payee, cosicché il sistema di verifica non era applicabile al caso concreto.
Sul primo fronte, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 162 del 2017, che ha escluso la responsabilità dell’intermediario che dia seguito all’ordine in conformità all’identificativo unico, escludendo l’obbligo di verificare la corrispondenza tra nominativo del beneficiario e titolare del conto di accredito. A tale orientamento si affianca la sentenza della Corte di Giustizia del 21 marzo 2019, C-245/18, che estende la limitazione di responsabilità a entrambi i prestatori di servizi di pagamento. Richiama inoltre la decisione n. 6886 del 2022 del Collegio di Coordinamento e l’orientamento consolidato dei Collegi.
Quanto alla giurisprudenza di legittimità invocata dalla ricorrente, il Collegio richiama l’ordinanza n. 17415 del 2024, ma ne precisa la portata: la Corte ha chiarito che le norme in tema di diligenza professionale impongono alla banca non già di adottare preventivamente metodi di rilevazione dell’errore, bensì di evitare che l’errore, una volta scoperto, infici la corretta esecuzione dell’operazione. Nel caso concreto la banca, ricevuta la segnalazione, bloccava e chiudeva il conto, ma le somme erano già state distratte il 9 e 10 febbraio 2021.
Il Collegio esamina quindi la violazione degli obblighi di adeguata verifica nella fase di apertura del conto. La resistente afferma di aver identificato il cliente a distanza tramite portali ministeriali, ma non produce alcuna documentazione a supporto. Il Collegio rileva che la documentazione identificativa presentava macroscopiche incongruenze: documento privo di timbri e elementi di sicurezza, tessera sanitaria con scadenza incompatibile, domicilio e utenza telefonica non riconducibili al cliente. Tali anomalie imponevano approfondimenti ex art. 19, comma 1, lett. b, d.lg. n. 231 del 2007.
Accertata la censurabilità della condotta della banca, il Collegio ravvisa un concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. e accoglie parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto alla restituzione di € 11.900,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo, con condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso del contributo versato dalla ricorrente.
Nota della Redazione
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