Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza e irrilevanza della mancata informativa (ABF Collegio di Milano n. 4597 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni fruttiferi postali a termine, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso del capitale e degli interessi decorre dalla data di scadenza del titolo, individuata secondo la durata fissata dal foglio informativo della serie di appartenenza. L’art. 2935 cod. civ. ricomprende tra le cause impeditive della decorrenza solo gli ostacoli di natura giuridica, non gli impedimenti di mero fatto o soggettivi, per i quali l’art. 2941 cod. civ. prevede ipotesi tassative di sospensione. La mancata consegna del foglio informativo e, in generale, l’inadempimento degli obblighi di informazione al momento del collocamento non costituiscono causa di sospensione o interruzione della prescrizione, restando estranei all’esercitabilità in concreto del diritto di credito.

Il Fatto

La ricorrente chiedeva il rimborso di quattro buoni fruttiferi postali, lamentando il rifiuto opposto dall’intermediario per intervenuta prescrizione. Sosteneva che sui titoli non comparisse la data di scadenza e di non aver ricevuto alcuna informativa al momento del collocamento; precisava di non aver incassato i buoni alla naturale scadenza non per dimenticanza, ma perché convinta che questa cadesse al 15 ottobre 2025, essendo i titoli emessi il 15 ottobre 2005. Le somme, accumulate nel corso della vita lavorativa, erano destinate alle esigenze della vecchiaia.

L’intermediario eccepiva l’incompetenza per materia, trattandosi di prodotti finanziari sottratti alle disposizioni del titolo VI, capo I, t.u.b., e l’incompetenza temporale, riguardando la domanda vizi genetici di titoli sottoscritti oltre il sesto anno precedente al ricorso. Nel merito rilevava che i buoni appartenevano alla serie 18B, di durata massima di diciotto mesi dalla sottoscrizione, con prescrizione decennale dalla scadenza, e che la richiesta di rimborso era stata avanzata solo con il reclamo del 19 novembre 2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Quanto alla materia, richiamando le decisioni del Collegio di coordinamento n. 5674/2013, n. 6142/2020 e n. 4656/2022, esclude la qualificazione dei buoni come prodotti finanziari: si tratta di accertare il quantum della prestazione dovuta in base alle condizioni contrattuali, stante la non cedibilità e non negoziabilità dei titoli e l’espressa esclusione dei depositi postali operata dall’art. 1 lett. u) t.u.f. Quanto al profilo temporale, la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti: l’eccezione attiene a una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, anche se sorto prima del termine dei sei anni.

Nel merito, i titoli riportano la dicitura “a termine”, la serie 18B e la data di emissione, ma nulla indicano sulla scadenza. L’art. 3 del Foglio Informativo della serie prevede durata massima di diciotto mesi dalla sottoscrizione, con liquidazione alla scadenza del diciottesimo mese. L’art. 8 del D.M. 19.12.2000 fissa la prescrizione decennale dalla scadenza del titolo per capitale e interessi, senza però chiarire il dies a quo.

Su questo punto il Collegio non applica ai buoni a termine di diciotto mesi l’orientamento espresso per altre serie dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 8056/2019, che colloca il dies a quo nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo all’emissione. Essendo i buoni emessi il 15 ottobre 2005, la scadenza cade al 15 aprile 2007 e la prescrizione è maturata il 15 aprile 2017. Il reclamo del 19 novembre 2025 è dunque tardivo e il diritto al rimborso si è estinto.

Non muta la conclusione la dedotta mancanza di informazione su scadenza e prescrizione. La scadenza segna il momento in cui il titolo diviene infruttifero e, insieme, il dies a quo per l’esercizio della pretesa creditoria. Non sussiste alcun elemento di specialità che deroghi alla disciplina generale: l’impossibilità di far valere il diritto rileva solo se deriva da cause giuridiche, non da ostacoli di mero fatto o impedimenti soggettivi, come la mancata informazione. La conoscibilità legale è assicurata dal rispetto delle formalità previste dalla legge — pubblicazione della normativa ministeriale in Gazzetta Ufficiale, affissione degli avvisi nei locali aperti al pubblico, inserzione sui quotidiani o sui siti web — e fonda un principio di autoresponsabilità del sottoscrittore. La consegna del foglio informativo resta obbligo di cooperazione aggiuntivo, estraneo all’esercitabilità concreta del credito.

Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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