Truffa informatica con contatti ufficiali banca concorso di colpa rimborso equitativo (ABF Collegio di Roma n. 4532 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto, ai sensi dell’art. 10, d.lgs. n. 11/2010, a provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito conseguenze di malfunzionamenti. Qualora l’operazione risulti disposta mediante un sistema di autenticazione forte conforme alla disciplina PSD2, ma la condotta del cliente sia stata indotta da una truffa sofisticata posta in essere tramite contatti apparentemente ufficiali dell’intermediario, il Collegio ravvisa un concorso di colpa e liquida equitativamente il rimborso ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di essere stata vittima di una truffa nel maggio 2025: dopo aver ricevuto chiamate ed email da contatti riconducibili all’intermediario resistente, nei giorni 21 e 23 maggio venivano disposti due bonifici per complessivi € 14.875,00. La ricorrente chiede il rimborso di quanto sottrattole, oltre interessi, spese e risarcimento del danno.
L’intermediario, costituitosi, sostiene che le operazioni sono state regolarmente autorizzate tramite un sistema di autenticazione forte e rileva la colpa grave della ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo applicabile ratione temporis, individuandolo nel d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 che ha recepito la direttiva 2015/2366/UE. L’art. 10 del decreto pone a carico del prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito conseguenze di malfunzionamenti.
Dalla documentazione prodotta dall’intermediario emerge che il 20.05.2025 l’app della banca è stata installata sul device dei malfattori, mediante inserimento del codice cliente, della data di nascita e del codice PIN, scelta dello smartcode e inserimento dell’OTP inviato al cellulare della ricorrente. Le operazioni sono state poi disposte accedendo all’app tramite smartcode e autorizzate con la digitazione del medesimo codice. Il sistema autorizzativo così descritto è pertanto ritenuto conforme alla SCA prescritta dalla normativa richiamata.
Da ciò il Collegio ricava che i bonifici sono stati disposti grazie al comportamento della ricorrente, che ha comunicato le credenziali statiche e dinamiche ai malfattori. Tuttavia, la ricorrente è stata vittima di una truffa sofisticata e particolarmente insidiosa: risultano in atti evidenze che attestano che le comunicazioni con i malfattori sono avvenute tramite contatti ufficiali dell’intermediario, e in particolare gli screenshot delle chiamate ricevute da un numero riconducibile alla resistente, mentre gli sms “civetta” si sono inseriti nella chat genuina con la banca.
Il Collegio osserva però che tali sms presentano taluni errori grammaticali che, unitamente alle mail di alert inviate dall’intermediario, avrebbero dovuto porre l’utente in condizione di avvedersi degli indici di inattendibilità delle comunicazioni. Alla luce della complessiva analisi della vicenda, rilevato il concorso di colpa tra le parti, in ossequio all’art. 1227 cod. civ., il Collegio riconosce alla ricorrente, in via equitativa, l’importo di € 7.500,00. Dispone inoltre il pagamento del contributo alle spese della procedura in favore della Banca d’Italia e il rimborso della somma versata per la presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.