Voto numerico e criteri di massima nelle prove pratiche concorsuali (Cons. Stato n. 9312 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione e contiene in sé la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni, purché siano stati prefissati criteri di massima di valutazione. La sufficienza motivazionale del punteggio è infatti correlata alla predeterminazione di tali criteri: in loro assenza, e mancando parametri di riferimento cui raccordare il voto, è illegittimo il solo voto numerico. I criteri possono essere sintetici, ma devono avere reale portata euristica e consentire di ricondurre il punteggio assegnato alla valutazione espressa. Il giudizio di inidoneità della prova pratica, se coerente con i criteri predeterminati e con il verbale, integra esercizio di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico per soli esami bandito da un Comune per la copertura di due posti di operatore tecnico esperto, con mansioni di custode di cimitero. Il concorso prevedeva una prova pratica e una orale, con superamento della prima condizionato al raggiungimento di almeno 21/30.

La prova pratica consisteva nel posizionamento di una lastra di cemento a chiusura di un loculo cimiteriale, con l’ausilio di un elevatore meccanico. La ricorrente ha conseguito 18/30 e non è stata ammessa all’orale. Ha impugnato la graduatoria e gli atti presupposti davanti al TAR Lazio, che ha dichiarato inammissibile un motivo e respinto il resto. Propone quindi appello, reiterando le censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, purché questa abbia prefissato criteri di massima. Richiama in proposito Cons. Stato, VII, 9 aprile 2024, n. 3235 e Cons. Stato, II, 27 aprile 2023, n. 4247: senza criteri e parametri di riferimento, il solo voto numerico è illegittimo.

Nel caso concreto la commissione ha fissato tre criteri — grado di finitura/abilità, tempo di esecuzione, rispetto delle norme di sicurezza — ciascuno con punteggio massimo di 10, oltre alla corrispondenza dei voti al giudizio. Tali criteri, seppure sintetici, sono ritenuti sufficienti, tenuto conto del carattere manuale della prova. Il punteggio di 18/30 risulta coerente con il verbale, che dà conto del fissaggio non corretto della lastra e della muratura solo parziale.

Quanto alla pretesa violazione delle norme di sicurezza, la Corte rileva che il verbale attesta l’allestimento dell’area con gli strumenti necessari e che la prova consisteva in una simulazione di tumulazione ed estumulazione, con lastra di peso ridotto. L’amministrazione ha evidenziato che i candidati sono stati muniti delle attrezzature di sicurezza e che il loculo era posto a circa 1,75 metri da terra, consentendo l’operazione in autonomia: l’assunto del mancato rispetto delle norme di sicurezza resta non dimostrato.

Infine, il motivo sulla par condicio è infondato: la trascrizione della conversazione telefonica non è idonea a provare la predisposizione dei mezzi da parte di un candidato, non essendovi certezza sull’identità degli interlocutori, e l’amministrazione ha riferito che tale adempimento è stato curato dal dirigente dell’ufficio tecnico. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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