Blocco della riforma dei ruoli di polizia e discrezionalità legislativa (TAR Marche n. 420 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La norma che sospende l’applicazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 334/2000 e rinvia sine die al riordino dei ruoli delle forze di polizia rientra nella discrezionalità politica del legislatore e non viola gli artt. 3 e 97 Cost., trattandosi di scelta funzionale al contenimento della spesa e all’omogeneizzazione dei trattamenti. L’art. 97 Cost. resta estraneo alla tutela delle posizioni acquisite dei pubblici dipendenti, non essendo le modifiche organizzative di per sé indice di peggioramento dell’azione amministrativa. Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 334/2000, nella parte in cui rinviano a regolamento, sono inammissibili per difetto di applicazione attuale, stante la sospensione dei concorsi interni. Non sussiste discriminazione rispetto all’Arma dei Carabinieri, forza armata strutturalmente diversa dalla Polizia di Stato.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato inquadrato nel ruolo Ispettori con qualifica di Ispettore Superiore, agisce per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 261, legge n. 266/2005, che ha sospeso l’applicazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 334/2000 e della correlata norma dell’art. 25, e per la ricollocazione professionale ope legis nel neoistituendo ruolo direttivo speciale. Domanda, altresì, la condanna al risarcimento del danno da perdita della progressione economica, con riflessi sul trattamento di fine servizio e pensionistico, e da delegittimazione dell’immagine professionale.

Il ricorrente lamenta la disparità di trattamento derivante dalla protratta mancata attuazione dell’art. 25 del D.Lgs. n. 334/2000 e l’arbitrarietà dell’omessa predisposizione, entro sei mesi, del meccanismo selettivo interno previsto dall’art. 16. Solleva inoltre dubbi di costituzionalità sugli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 334/2000 per violazione dell’art. 76 Cost., avendo subordinato al regolamento previsioni non contemplate dalla legge delega n. 78/2000. Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide i rilievi dell’amministrazione resistente e richiama i precedenti che hanno respinto analoghi gravami: Cons. Stato, Sez. IV, n. 24 del 2019; TAR Lazio, Roma, n. 10370 del 2018; TAR Toscana n. 1270 del 2014; TAR Molise n. 41 del 2013; TAR Puglia, Lecce, n. 20 del 2011; TAR Campania, Napoli, n. 5086 del 2012.

Il Tribunale ribadisce che l’art. 97 Cost. resta estraneo alla tutela delle posizioni acquisite dei pubblici dipendenti. La norma censurata è funzionale a un nuovo sistema organizzatorio della Polizia di Stato; l’assetto pregresso, risalente alla legge n. 121/1981, costituiva solo un inizio di omogeneizzazione e un livello non ottimale. Le modifiche dell’organizzazione amministrativa non sono di per sé indice di peggioramento e rientrano nelle scelte di merito del legislatore, nell’ambito di un disegno di razionalizzazione (richiamata Corte cost. n. 151 del 1999).

La dedotta violazione del principio di uguaglianza è manifestamente infondata. La norma è finalizzata al contenimento della spesa e a evitare incongruenze nelle more del riordino dei ruoli; preordinata a congelare una riforma parziale in vista di un riassetto generale, essa è frutto di discrezionalità politica e non appare discriminatoria né irragionevole. Nessuna discriminazione è configurabile rispetto all’Arma dei Carabinieri, che è forza armata dipendente dal Ministero della Difesa.

Quanto alla questione di costituzionalità degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 334/2000, il rilievo è privo di pregio: tali norme non possono trovare attuale applicazione, stante la sospensione dei concorsi interni disposta dall’art. 1, comma 261, legge n. 266/2005. I profili di illegittimità sono stati più volte esaminati dalla giurisprudenza amministrativa, il cui giudizio di manifesta infondatezza e di inammissibilità delle azioni volte all’accertamento del diritto all’inquadramento ex art. 25 si attaglia al caso di specie.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della particolarità e complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *