Scelta delle misure assistenziali rimessa alla discrezionalità del Comune (TAR Toscana n. 2134 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scelta delle misure di assistenza più idonee a sostenere il percorso di sostegno e di reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti in condizioni di disagio è rimessa alla valutazione discrezionale del Comune, quale ente deputato alla gestione del sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Tale scelta è sindacabile dal giudice amministrativo solo ove se ne ravvisi la palese erroneità, l’ingiustizia o l’illogicità. La revoca di un contributo economico per l’alloggio e l’inserimento dell’assistito in una struttura socio-assistenziale costituiscono espressione di tale discrezionalità e sono legittime quando risultano frutto di adeguata istruttoria e di motivazione che dia conto delle specifiche esigenze del destinatario e delle caratteristiche della struttura prescelta. Il sindacato di legittimità non può spingersi a sostituire la valutazione dell’amministrazione circa l’idoneità della misura assistenziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune gli ha revocato il contributo economico erogato a titolo di assistenza abitativa temporanea in emergenza, disponendo il suo inserimento in una struttura socio-assistenziale. Con un’unica articolata censura ha dedotto la carenza di istruttoria, il difetto di motivazione e la manifesta illogicità del provvedimento.
Secondo il ricorrente, l’inserimento in una struttura riservata a situazioni di marginalità estrema e a persone con problemi di dipendenza, con rigidi orari di entrata e di uscita, avrebbe ostacolato, in modo contraddittorio, il percorso di crescita e reinserimento sociale e lavorativo voluto dallo stesso Ente. La scelta sarebbe stata assunta senza tenere conto della sua specifica situazione, riconducibile esclusivamente a un problema di emergenza abitativa. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza. All’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso perché le censure sono prive di pregio. La scelta delle misure assistenziali più idonee a supportare il percorso di sostegno e reinserimento dei soggetti in condizioni di disagio è rimessa alla valutazione discrezionale del Comune, deputato alla gestione del sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, ai sensi dell’art. 7 della L.R.T. n. 41/2005.
Tale scelta è sindacabile solo ove se ne ravvisi la palese erroneità, l’ingiustizia o l’illogicità. Il Collegio ritiene che nel caso di specie tali circostanze non sussistano. Il provvedimento impugnato è il risultato dell’attività istruttoria svolta dagli assistenti sociali che affiancavano il ricorrente ed è supportato da una motivazione articolata ed esaustiva.
Il provvedimento dà conto delle ragioni che giustificano la revoca del contributo economico e l’inserimento in una struttura assistenziale. In esso si chiarisce che si è reso necessario rivedere il progetto, attivo da lungo tempo, perché l’assistito ha necessità di ulteriori interventi che, oltre all’alloggio, offrano sostegno in un percorso di inclusione socio-lavorativa e di sviluppo di competenze sociali e formativo-professionali, in direzione di un miglioramento finalizzato all’autonomia e alla fuoriuscita dal sistema di accoglienza.
Il Collegio sottolinea che la situazione prospettata è indubbiamente migliorativa rispetto al contributo economico con cui l’assistito paga un affittacamere condividendo la stanza con altro ospite: oltre all’alloggio, egli avrebbe l’opportunità di usufruire di una serie di prestazioni e interventi di cui attualmente non dispone. Sono state quindi analizzate ed evidenziate le specifiche esigenze del destinatario.
Il provvedimento indica puntualmente anche le caratteristiche della struttura individuata, che offre accoglienza residenziale, somministrazione di colazione e cena e attività di accompagnamento nei percorsi di inclusione sociale, con l’assistenza di personale qualificato. L’inserimento nella struttura prescelta appare pertanto pienamente coerente e funzionale all’obiettivo assistenziale perseguito. Il ricorso è infondato e va respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.