Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sull’esecuzione integrale (TAR Lombardia n. 1397 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione integrale del titolo. Esso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi del creditore, per capitale e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendo essere verificati nei limiti del titolo e degli artt. 1282 e segg. cod. civ. Il termine dilatorio di centoventi giorni, ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, deve essere decorso prima dell’azione esecutiva. In caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta il dirigente competente, senza compenso ove l’attività rientri nei compiti istituzionali.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1842/2023 ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 2.000,00 a titolo di carta elettronica del docente, oltre alle spese legali distratte a favore del difensore per complessivi euro 1.315,60. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 26.5.2023.
Nelle more l’amministrazione ha soddisfatto solo parzialmente la pretesa: ha erogato la somma di euro 2.000,00 ma non ha pagato le spese di lite distratte a favore del difensore. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, insistendo per la condanna al pagamento del residuo, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Da qui la precisazione che l’entità delle somme richieste, come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendo verificarsi l’esatta misura e decorrenza di capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, necessario perché l’amministrazione possa eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è pertanto accolto: è dichiarata l’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti sopra precisati.
Per il caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto. Il Collegio esclude alcun compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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