Blocco stipendiale e aumento dell’1,25% per infermità da causa di servizio (C.G.A.R.S. n. 24 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio stipendiale consistente nell’aumento dell’1,25% dello stipendio, previsto in favore del personale militare per infermità ascritte dalla VII alla VIII categoria e riconosciute dipendenti da causa di servizio, rientra tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva e resta pertanto esente dal blocco stipendiale. La straordinarietà dell’evento non presuppone necessariamente una variazione retributiva di durata limitata nel tempo: un siffatto requisito non trova riscontro nel dettato legislativo. Il beneficio, riconosciuto una sola volta e nella misura massima, non riassorbibile e non rivalutabile, è riconducibile a una patologia fisica accertata e come tale sottratta al regime di blocco. La relativa statuizione del giudice di prime cure va confermata.
Il Fatto
Il ricorrente in prime cure chiedeva la condanna dell’Amministrazione al pagamento del beneficio stipendiale dell’1,25%, con decorrenza dal 27 gennaio 2011, invocando l’art. 1801 del decreto legislativo n. 66/2010. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 01942/2021, accoglieva il ricorso, ritenendo che il blocco stipendiale non potesse ostare al beneficio, in quanto la relativa applicazione dipendeva da una vicenda di natura straordinaria, e condannava l’Amministrazione alle spese.
Il Ministero della Difesa appellava la pronuncia, contestandone motivatamente le statuizioni. L’appellato si costituiva per resistere al gravame. Il Collegio, all’udienza, avvisava le parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. in ordine a un profilo di inammissibilità relativo al mancato deposito nei termini della pronuncia appellata.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta il rilievo officioso. La sentenza appellata, pur non essendo immediatamente individuabile nella schermata che elenca le produzioni, è stata infine rintracciata negli atti del giudizio, ma solo attraverso una farraginosa ricerca tramite la visualizzazione del deposito originale. Il C.G.A.R.S. rinnova quindi l’invito alle parti, tenute al dovere di collaborazione, a una chiara rappresentazione telematica degli atti prodotti, per facilitare e non complicare il lavoro del giudice. Il profilo di inammissibilità non viene dunque accolto.
Nel merito, l’unico motivo di appello è infondato. L’appellante sostiene che sarebbe operato il blocco stipendiale e che gli eventi straordinari esenti dal blocco potrebbero riguardare soltanto variazioni del trattamento economico destinate ad avere una durata limitata nel tempo. Il Collegio ritiene che un siffatto assunto non trovi riscontro nel dettato legislativo.
La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, condivisa dal Collegio, ha ritenuto, proprio con riguardo all’applicazione dell’art. 1801 cit., che la disciplina del blocco stipendiale faccia pur sempre salvi gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, richiamando l’art. 9, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, quali, tra l’altro, la malattia (CdS, sez. II, 3 agosto 2023, n. 7519).
Nel caso di specie l’art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010 prevede un beneficio una sola volta e nella misura massima, non riassorbibile e non rivalutabile, pari all’1,25% dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria. Ne è pertanto innegabile la riconducibilità a una patologia fisica, peraltro riconosciuta come dipendente da causa di servizio, e come tale esclusa dal regime di blocco.
L’appello è dunque respinto e la pronuncia di prime cure confermata. Le spese seguono la soccombenza e l’Amministrazione appellante è condannata al pagamento di euro 3.000, oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Nota della Redazione
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