Ammonimento annullato per carenza di istruttoria sulle dichiarazioni della persona offesa (TAR Abruzzo n. 24 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il questore non può adottare l’ammonimento previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009 sulla sola base delle dichiarazioni della persona che si assume offesa. La disposizione impone di verificare l’attendibilità del richiedente e di sentire le persone informate dei fatti. L’inciso “se necessario” non esonera l’amministrazione dal reperire dagli organi investigativi riscontri su quanto dichiarato dalla persona offesa, ma richiede che sia accertata quantomeno l’attendibilità della richiesta. L’audizione delle persone informate dei fatti non è condizionata e può riguardare anche il soggetto accusato, specie quando le accuse si fondino esclusivamente sulle dichiarazioni non altrimenti confermate della persona che chiede la misura. La funzione dell’adempimento non è la garanzia dei diritti partecipativi del destinatario, ma la tutela dell’interesse pubblico a perseguire in via anticipata e cautelare solo condotte potenzialmente pericolose. Ove difetti tale verifica, il provvedimento è illegittimo per carenza di istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Abruzzo il provvedimento con cui la Questura di Teramo, in accoglimento di distinte istanze dei controinteressati, gli intimava di desistere dal tenere condotte persecutorie nei confronti di entrambi. Il ricorso era affidato a un unico articolato motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e sviamento dei fatti.

Il ricorrente lamentava che la Questura avesse adottato il provvedimento senza motivarlo e sulla sola base dei fatti riferiti dai controinteressati, peraltro contraddittori. In particolare, gli si imputavano condotte tenute in un periodo in cui egli si trovava all’estero. L’amministrazione avrebbe omesso ogni verifica, quanto meno mediante l’audizione del ricorrente, che avrebbe potuto smentire le accuse con elementi oggettivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disposizione applicabile. L’art. 8 del d.l. n. 11/2009 consente alla persona offesa di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza e di chiedere al questore l’ammonimento. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto destinatario.

La norma esige che i fatti esposti dalla persona che si ritiene vittima siano oggetto di verifica. L’amministrazione deve acquisire riscontri dagli organi investigativi e deve comunque sentire le persone informate dei fatti. Ciò esclude che l’ammonimento possa fondarsi sui soli fatti riferiti dalla persona offesa, come invece accaduto nel caso in decisione.

Il Collegio interpreta l’inciso “se necessario”. Esso non esonera l’amministrazione dal reperire riscontri, ma richiede che sia accertata quantomeno l’attendibilità del soggetto richiedente. Quanto all’audizione delle persone informate, essa non è condizionata e non esclude che tra queste rientri la persona accusata, soprattutto quando le accuse si basano solo su dichiarazioni non altrimenti confermate. Il Collegio precisa che non si tratta di una misura di garanzia dei diritti partecipativi del destinatario, ma di un adempimento posto a tutela dell’interesse pubblico, per evitare un’attività amministrativa dispendiosa e inutile.

Nel caso concreto, l’ammonimento era stato assunto sulla base delle dichiarazioni della sola controinteressata, senza che ne fosse chiesta conferma al ricorrente. Non risultava neppure sentito l’altro controinteressato, non rinvenendosi nella sua istanza alcun riferimento ai fatti ai quali, secondo la versione della controinteressata, egli sarebbe stato presente. Già le dichiarazioni della richiedente evidenziavano elementi che imponevano una più ponderata istruttoria: nessuno aveva assistito ai fatti e l’epoca della fine della relazione sentimentale era incerta. In via controfattuale, l’audizione del ricorrente avrebbe consentito di acquisire speditamente elementi oggettivi idonei a determinare un diverso esito.

Risultava dirimente quanto documentato nel passaporto: il ricorrente era all’estero e in volo verso l’Italia nei giorni in cui si assumevano le condotte persecutorie, come confermato dalle comunicazioni tra le parti. Il Collegio rilevava inoltre che alcune circostanze poste a presupposto del provvedimento non erano mai state riferite dai controinteressati nelle istanze né in sede di audizione. Il ricorso era pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e condanna alle spese. Il Collegio si asteneva dal trasmettere gli atti alla Procura solo perché, all’archiviazione del procedimento penale, il GIP aveva disposto procedersi per il reato di calunnia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *