Nuove sedi farmaceutiche e partecipazione procedimentale dei titolari (C.G.A.R.S. n. 23 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La individuazione e la localizzazione di nuove sedi farmaceutiche costituisce attività di pianificazione urbanistico-territoriale del servizio, assegnata al Comune, e non impone la comunicazione di avvio del procedimento ai titolari di sedi già esistenti, i cui interessi sono rappresentati dall’Ordine provinciale. I titolari di farmacia non sono destinatari diretti del provvedimento, ma subiscono solo in via indiretta e riflessa una riduzione potenziale della clientela. La scelta del Comune è espressione di discrezionalità e deve fondarsi su adeguata istruttoria e motivazione, orientata all’equa distribuzione sul territorio e all’accessibilità del servizio, anche per i residenti in aree scarsamente abitate. Il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti rileva solo per determinare il numero complessivo di sedi spettanti al Comune, non per dimensionare le aree delle singole sedi.

Il Fatto

Un Comune ha approvato la delibera consiliare con cui, applicando l’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, ha individuato la zona in cui collocare una nuova sede farmaceutica, identificandola in una frazione del territorio comunale. La titolare di una sede esistente, il cui ambito comprendeva quella frazione, ha impugnato la delibera davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’erroneità dei presupposti.

Il TAR, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione regionale, ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese. La titolare ha proposto appello al C.G.A.R.S., riproponendo le censure di primo grado e formulando istanza cautelare, respinta per difetto di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che l’interpello per la sede controversa è andato deserto e che non è intervenuta alcuna autorizzazione all’apertura, né sussiste un controinteressato rimasto estraneo al giudizio. L’appello è quindi procedibile.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Richiamando un proprio precedente conforme (C.G.A.R.S. n. 108 del 2022), la Sezione ribadisce che l’attività di individuazione e localizzazione delle sedi resta connessa a compiti di pianificazione urbanistico-territoriale, con la conseguenza che non si applicano al procedimento le norme sulla partecipazione, in particolare l’obbligo di comunicazione di avvio ai titolari di sedi esistenti. Gli interessi di questi ultimi sono rappresentati dall’Ordine provinciale, e la nuova sede incide solo in via riflessa sulla loro clientela.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il Collegio ricostruisce la disciplina degli artt. 1 e 2 della legge n. 475 del 1968, come modificati dal d.l. n. 1 del 2012, e richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 295 del 2009, n. 87 del 2006, n. 76 del 2008) e la decisione della Corte di giustizia UE del 1° giugno 2010 sulla legittimità del contingentamento. La scelta comunale è discrezionale, ma deve essere sorretta da adeguata istruttoria e motivazione.

La delibera impugnata supera il vaglio: richiama il parametro demografico, dà atto del numero di farmacie spettanti, valuta morfologia, distribuzione dei residenti e rete viaria, acquisisce i pareri obbligatori dell’Azienda sanitaria e dell’Ordine, verifica la distanza minima di 200 metri e indica il percorso logico verso la localizzazione. Irrilevante è il richiamo alla pregressa farmacia della frazione, poiché non è la convenienza economica a giustificare la zonizzazione, bensì l’equa distribuzione e l’accessibilità del servizio.

Il terzo motivo è respinto: non sussiste rapporto diretto tra sede e popolazione residente, e nessuna contraddittorietà invalidante emerge tra la nota sindacale richiamata e la delibera, trattandosi di atti di organi distinti adottati a distanza di anni. L’appello è integralmente respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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