Revoca permesso soggiorno per lavoro fittizio e potere istruttorio Questura (TAR Sicilia n. 1422 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno è legittima quando il rapporto di lavoro posto a fondamento del titolo si riveli fittizio all’esito di accertamenti incrociati. L’Amministrazione è titolare di un autonomo potere di accertamento in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nei procedimenti innanzi a sé e non deve attendere l’esito di eventuali giudizi promossi contro l’accertamento ispettivo, salvo che in questi siano adottati provvedimenti giurisdizionali, cautelari o di merito, che ne riducano la discrezionalità per legge. La prova della fittizietà può fondarsi su elementi indiziari, come l’incrocio tra i dati dichiarati all’Inps e quelli accertati dalla Questura sugli ingressi e le uscite dal territorio. Esclusa la sussistenza del presupposto originario, il richiedente non può invocare i benefici connessi alla cessazione di un rapporto di lavoro genuino.

Il Fatto

Una cittadina straniera ha chiesto alla Questura il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, allegando un rapporto alle dipendenze di un datore di lavoro. L’istanza è stata accolta con il rilascio di un nuovo titolo, valido fino al 18 aprile 2019.

Nelle more, l’I.N.P.S. ha eseguito un accesso ispettivo presso la sede della ditta individuale e, con verbale di accertamento, ha ritenuto fittizio il rapporto, annullando la posizione assicurativa della ricorrente per determinati periodi. La Questura, previo avviso di avvio del procedimento, ha quindi disposto la revoca del permesso. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo difetto di istruttoria, mancata applicazione dell’art. 22, comma 11, del T.U. immigrazione e necessità di attendere l’esito del giudizio ordinario promosso contro l’accertamento ispettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la persistenza dell’interesse alla decisione, nonostante la scadenza del titolo nel 2019. L’istanza di prelievo e la necessità di definire stabilmente la posizione di soggiorno, anche in ragione di una relazione sentimentale con un cittadino italiano coltivata tramite visti turistici, rendono attuale l’interesse. La durata del giudizio non può, peraltro, arrecare pregiudizio a una eventuale regolarizzazione postuma.

Nel merito, il ricorso è infondato. Gli accertamenti operati dall’Inps e dalla Questura in modo incrociato hanno consentito di rilevare che il rapporto di lavoro su cui si fondava il titolo era fittizio. Ciò giustifica la revoca, come ammesso dalla giurisprudenza prevalente richiamata dal Collegio (Consiglio di Stato sentenza 1091 del 2018; TAR Milano sentenza 1951 del 2021).

Quanto all’istruttoria, il Tribunale l’ha ritenuta sufficiente e adeguata, perché basata su riscontri propri e su documentazione fornita dall’Inps. L’Amministrazione dispone di un autonomo potere di accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni, senza obbligo di attendere l’esito di eventuali giudizi, salvo provvedimenti giurisdizionali cautelari o di merito che ne riducano la discrezionalità (Consiglio di Stato, sentenze 3182 del 2014 e 1599 del 2020).

La prova della fittizietà può basarsi su elementi indiziari, nella specie fondati sull’incrocio tra i dati Inps e quelli accertati dalla Questura su ingressi e uscite dal territorio. Non costituisce vizio il fatto che la ricorrente non fosse uscita dallo Stato per l’intera durata del rapporto dichiarato, ma solo per una parte. L’assenza dal territorio per un periodo non irrilevante rende compiuto l’onere probatorio dell’Amministrazione, e spettava alla ricorrente dimostrare, non solo enunciare, che la discordanza fosse imputabile a un mero errore del consulente del lavoro.

Infine, la mancanza del presupposto originario, essendo il titolo basato su dati non veritieri, non consente di ottenere i benefici che sarebbero spettati ove il rapporto fosse stato genuino e si fosse sciolto per eventi legati al rapporto stesso. Non coglie quindi nel segno la censura sull’art. 22, comma 11, del T.U. immigrazione. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese liquidate in euro 2000 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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