Diniego di area per servizi religiosi e obbligo di istruttoria adeguata (TAR Lombardia n. 3362 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto dal Comune all’istanza di individuazione di un’area destinata a attrezzature per servizi religiosi, proposta ai sensi dell’art. 70 della legge regionale n. 12/2005, è illegittimo quando si fondi su un’istruttoria inadeguata e su una motivazione che non tiene conto della disciplina regionale come interpretata dalla Corte costituzionale n. 63 del 2016. La legittimazione del richiedente non può essere esclusa in ragione della sola natura culturale e di promozione sociale dell’ente, ove lo statuto contempli tra le finalità la promozione della cultura anche nelle sue espressioni religiose. Il diniego che, a fronte di un’istanza risalente nel tempo, si risolva nel differimento sine die dell’individuazione dell’area per servizi religiosi lede l’obbligo di motivazione e il dovere di adeguatezza dell’istruttoria.

Il Fatto

Un’associazione culturale e alcuni soggetti dimoranti nel Comune di Cantù presentavano istanza ai sensi dell’art. 70 della legge regionale n. 12/2005 per l’assegnazione di un’area destinata alla realizzazione di un’attrezzatura per servizi religiosi per i fedeli di religione islamica. Il competente dirigente comunale rigettava l’istanza con provvedimento del 16.6.2021.

Contro quel diniego era proposto ricorso al TAR. Il Comune si costituiva chiedendo la reiezione del gravame. La causa giungeva in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della legittimazione soggettiva. Il Comune aveva sostenuto che l’associazione non fosse un ente di confessione religiosa e perseguisse unicamente finalità culturali e di promozione sociale. Il Tribunale ritiene illegittimo l’atto sotto tale profilo. L’art. 70, nella versione vigente per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2016, non fornisce una definizione puntuale degli enti delle confessioni religiose; lo statuto dell’associazione, come modificato, annovera tra le finalità la promozione della cultura araba in tutte le sue espressioni, anche religiose.

Sul punto il Collegio richiama il proprio orientamento: già con la sentenza n. 164 del 2021 il TAR aveva respinto un’analoga eccezione, riconoscendo la legittimazione dell’associazione a che la propria domanda ex art. 70 fosse vagliata alla luce della disciplina regionale.

Quanto al secondo profilo, il Comune rilevava che il Piano dei Servizi non aveva previsto nuove aree per luoghi di culto. Il Tribunale osserva che lo stesso Comune, in sede di pianificazione generale, aveva accolto un’osservazione per destinare l’immobile dell’associazione quale luogo di culto. Il diniego si configura pertanto come esito di una istruttoria non adeguata, in contrasto con le pronunce che hanno annullato analoghi dinieghi del Comune: oltre alla sentenza n. 164 del 2021, le sentenze n. 166 del 2021, n. 483 del 2024 e n. 2903 del 2024, quest’ultima in ottemperanza, con ordine al Comune di rilasciare un permesso di costruire.

Il Collegio stigmatizza il fatto che il diniego, adottato a fronte di un’istanza risalente al 2017, appaia preordinato a differire sine die l’individuazione dell’area per servizi religiosi. L’atto risulta così lesivo dell’obbligo di motivazione e di adeguatezza dell’istruttoria. Il ricorso è accolto, con assorbimento di ogni altra censura e integrale annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, salvo l’onere del contributo unificato a carico del Comune soccombente ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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