Limiti provinciali ai posti letto non violano iniziativa economica e concorrenza (TAR Trentino-Alto Adige n. 281 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto provinciale di presentare denunce di attività che determinino un aumento dei posti letto per l’affitto privato a uso turistico, introdotto a tutela dello spazio abitativo della popolazione residente, non viola i principi costituzionali di libera iniziativa economica, di circolazione e soggiorno, né le norme a tutela della concorrenza. La carente o erronea indicazione degli estremi della normativa di riferimento nel provvedimento amministrativo non ne determina l’illegittimità, quando restano individuabili i presupposti di fatto e le ragioni di diritto. La mancata fissazione di un termine per l’adozione dei regolamenti comunali di assegnazione dei posti letto non è manifestamente irragionevole, in ragione dei numerosi principi cui i Comuni devono attenersi. Le misure di contingentamento rispondono a motivi imperativi di interesse generale e non eccedono quanto necessario, stante il sistema dinamico di assegnazione dei posti letto non utilizzati.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile nel Comune di Marebbe, presentava al S.U.A.P. una S.C.I.A. per l’esercizio dell’attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie. Il Sindaco comunicava la decadenza degli effetti della segnalazione, con divieto di inizio dell’attività, per carenza dei requisiti previsti dalla delibera della Giunta provinciale n. 548/2022.
Preso atto della sopravvenuta legge provinciale n. 10/2022 e del D.P.P. n. 25/2022, il ricorrente chiedeva l’assegnazione di quattro posti letto; l’istanza veniva rigettata in assenza del regolamento comunale sui criteri di assegnazione. Impugnava quindi la decadenza, la comunicazione successiva e il regolamento provinciale, deducendo violazione del quadro normativo vigente, dei principi costituzionali sull’iniziativa economica, sulla circolazione e delle norme a tutela della concorrenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo motivo, relativo all’erroneo richiamo alla delibera n. 548/2022, richiama l’orientamento consolidato secondo cui la carente o erronea indicazione degli estremi della normativa non assume rilievo, laddove non impedisca di individuare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto del provvedimento (Cons. Stato n. 6963 del 2022). Nel caso concreto i presupposti erano agevolmente individuabili, anche perché la stessa delibera richiamava il disegno di legge poi sfociato nella legge provinciale n. 10/2022.
Il Collegio osserva che la normativa sopravvenuta non muta gli aspetti sostanziali della disciplina: l’art. 38, comma 4, L.P. n. 9/2018, come modificato, vieta denunce di attività che determinino un aumento dei posti letto fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione. Il divieto cogente precludeva quindi, ratione temporis, il buon esito della segnalazione.
Il secondo motivo è inammissibile per genericità, difettando dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. Nel merito, le misure attuano gli obiettivi del Programma provinciale per lo sviluppo del turismo 2030+, volto a contrastare il fenomeno dell’overtourism e a contingentare i posti letto. La mancata indicazione di un termine per i regolamenti comunali non è irragionevole, considerati i principi posti dall’art. 8 del D.P.P. n. 25/2022.
Il terzo motivo è infondato: le limitazioni riguardano solo i pernottamenti a uso turistico e non incidono sulla libertà di circolazione e soggiorno, né sull’utilizzo abitativo dell’immobile. Quanto alla concorrenza, il Collegio richiama la giurisprudenza europea (C.G.E. causa C-302/97, Konle; causa C-391/20, Cilevics), rilevando che la restrizione non è discriminatoria e non impedisce l’ingresso di nuovi operatori. La tutela dello spazio abitativo rientra nelle competenze statutarie della Provincia (art. 8 d.P.R. n. 670/1972) e nell’utilità sociale ex art. 41 Cost.
Nota della Redazione
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