Esposto non radica obbligo di provvedere su revoca o decadenza della concessione (TAR Puglia n. 364 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che solleciti l’Amministrazione all’esercizio di poteri repressivi, inibitori o caducatori nei confronti di un terzo è titolare dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990 solo se la sua posizione si differenzia da quella della generalità dei consociati per uno specifico e rilevante interesse. In difetto di tale qualificazione, l’atto integra un mero esposto, privo di idoneità a radicare il dovere di riscontro e a fondare il ricorso avverso il silenzio. La richiesta di revoca o decadenza di una concessione demaniale marittima appartiene alla competenza dell’autorità che ha rilasciato il titolo, ai sensi dell’art. 48 cod. nav.. L’assenza di un interesse differenziato e qualificato rende il ricorso manifestamente infondato.

Il Fatto

Due marittimi, già dipendenti di una società concessionaria del servizio pubblico di rimorchio marittimo nel porto di Brindisi, sono stati licenziati per motivi disciplinari, avendo rifiutato in due occasioni di svolgere una prestazione di altura. Il licenziamento è stato confermato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello.

I lavoratori hanno presentato un esposto penale e, il 15 maggio 2023, una formale diffida al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, chiedendo il ripristino della legalità nel porto mediante decadenza o revoca della concessione e l’irrogazione delle sanzioni del caso. Rimasta la diffida senza riscontro, hanno impugnato il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., lamentando violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso perché manifestamente infondato. In via preliminare ritiene dubbia la competenza delle Autorità intimate, osservando che l’art. 48 cod. nav. attribuisce la dichiarazione di revoca e decadenza all’autorità che ha fatto la concessione. La norma, dettata per le concessioni demaniali, esprime un principio di carattere generale applicabile alla fattispecie.

Il Tribunale valorizza le clausole del titolo concessorio. L’art. 9 prevede la revoca per ragioni di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell’Amministrazione marittima; l’art. 10 attribuisce al Capo del Compartimento marittimo l’avvio del procedimento di decadenza. Ne desume che il potere spetta alla Capitaneria di Porto di Brindisi, come del resto riconosciuto dal Ministero con più comunicazioni.

Il Collegio esclude comunque l’obbligo di provvedere. Richiamando la distinzione tra istanza ed esposto, rileva che chi sollecita poteri sfavorevoli verso terzi deve essere titolare di un interesse specifico che differenzi la sua posizione da quella della collettività. Il comportamento omissivo è censurabile solo da un soggetto qualificato.

Nel caso concreto i ricorrenti non vantano alcun interesse differenziato alla revoca della concessione. L’eventuale misura non produrrebbe effetti utili nella loro sfera giuridica, nemmeno in termini di riassunzione, poiché il giudice ordinario ha accertato la giusta causa del licenziamento. La richiesta di attivare l’autotutela su un provvedimento mai impugnato conferma il difetto di legittimazione.

Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese in considerazione delle condizioni personali dei ricorrenti. Il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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