Musica amplificata nelle ore vietate integra disturbo alla quiete pubblica (Cons. Stato n. 2166 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che vieta di turbare la quiete e il riposo delle persone con suoni e rumori nelle ore notturne e pomeridiane tutela la vivibilità dei centri abitati e non l’inquinamento acustico disciplinato dalla legge n. 447/1995. Si tratta di beni giuridici distinti, presidiati da norme con obiettivi e struttura diversi, per cui il superamento dei limiti di emissione non è presupposto della violazione. La prescrizione regolamentare introduce una presunzione del disturbo: il compimento del comportamento vietato nelle fasce orarie indicate integra di per sé la lesione della quiete, senza necessità di accertamento fonometrico. Il verbale di polizia locale fa piena prova dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e conserva attendibilità intrinseca quanto alle altre circostanze, superabile solo con specifica prova contraria. Il differimento della contestazione immediata non invalida il provvedimento quando è giustificato da ulteriori accertamenti d’ufficio.
Il Fatto
Il Comune di Venezia ha disposto la sospensione per tre giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a carico di una società, per reiterazione, nel triennio, della violazione dell’art. 65, comma 1, del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana. Due accertamenti della Polizia Locale avevano rilevato la riproduzione di musica ad alto volume mediante amplificatori all’interno dell’esercizio, udibile dall’esterno, in orario notturno. L’art. 65, comma 14, del RPSU prevede la sanzione accessoria della sospensione in caso di più violazioni nel triennio.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Veneto, sostenendo l’assenza di edifici residenziali nelle vicinanze e la possibile interferenza acustica di un esercizio confinante. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo irrilevanti i limiti di emissione e sufficiente la percezione degli agenti. La società ha proposto appello con quattro motivi, lamentando l’erronea esclusione dei limiti di zona, il difetto di istruttoria, l’assenza di segnalazioni dei cittadini e la mancata contestazione immediata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 65 del RPSU, collocato nel capo dedicato alla vivibilità dei centri abitati, e ne ricava la ratio: la norma non disciplina l’inquinamento acustico, ma individua condotte pregiudizievoli della vivibilità del centro urbano. Il divieto di turbare la quiete con suoni nelle fasce orarie protette opera quindi su un piano autonomo rispetto alla legge n. 447/1995. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la tutela del bene protetto dalla legge quadro coesiste con la tutela della pubblica tranquillità, con la conseguenza che i comuni possono adottare regolamentazioni più specifiche, non fondate sul dato oggettivo del superamento di una soglia di rumorosità, ma sugli effetti negativi prodotti dalle sorgenti sonore sul riposo delle persone (Cons. Stato, Sez. II, n. 2684 del 2020).
La potestà regolamentare trova fondamento nelle funzioni generali del Comune in materia di assetto e utilizzazione del territorio, ex art. 13 d.lgs. n. 267/2000, e nella tutela di un interesse connesso alla salute pubblica e alla vivibilità, specie in un contesto sensibile come il centro storico. Il comma 1 dell’art. 65 pone una presunzione del disturbo: il mero comportamento vietato nelle ore indicate concretizza la lesione della quiete. Il richiamo del comma 12 alla legge quadro costituisce norma di eccezione, limitata alle deroghe autorizzate dalla Giunta, e non può trasformare i limiti statali in criterio applicativo dei divieti comportamentali.
Quanto alla prova, le fotografie documentano la presenza dell’amplificatore; le prove fonometriche non sono necessarie, essendo sufficiente l’emissione di suoni nelle ore vietate. La perizia prodotta in primo grado dimostra il rispetto dei limiti di legge, ma non contesta l’emissione, che è il fatto punito. Il Collegio qualifica come fuorviante la doglianza sulla fede privilegiata: il verbale constata il comportamento, non la sua idoneità al disturbo. Richiamando l’art. 2700 cod. civ. e la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, n. 10376 del 2024), la Corte ribadisce che l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e conserva attendibilità intrinseca per le altre circostanze, superabile solo con prova contraria, nella specie mancante.
Il quarto motivo è respinto: il differimento della contestazione immediata è giustificato dalla necessità di ulteriori accertamenti d’ufficio, che possono riguardare anche aspetti diversi da quelli contestati, come il regolare svolgimento dell’attività di somministrazione. Da ciò non deriva alcun vizio del provvedimento. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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