Elusione del giudicato e obbligo di valutare l’equilibrio dell’intero rapporto concessorio (TAR Liguria n. 745 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza alla sentenza che ha annullato il diniego di revisione di una concessione, il Comune è tenuto a valutare la sostenibilità economico-finanziaria del rapporto concessorio nel suo complesso, esaminando tutte le sopravvenienze dedotte dal concessionario e accertando se esse eccedano la normale alea contrattuale. Una valutazione limitata alla congruità del canone di una singola annualità è parziale e elude il giudicato, con conseguente nullità degli atti adottati. Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza e fissa il termine per l’esecuzione. L’azione impugnatoria proposta in via gradata diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Alla società ricorrente è stata affidata in concessione la gestione di una spiaggia attrezzata fino al maggio 2026. Nel marzo 2023 la concessionaria ha chiesto il riequilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi dell’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, lamentando la contrazione dei ricavi negli anni 2020 e 2021 per la pandemia. Il Comune ha respinto l’istanza senza idonea istruttoria.
Il TAR Liguria, con sentenza n. 177/2024, ha annullato quel diniego, precisando che la valutazione deve riguardare l’intero rapporto e che il concessionario non ha un diritto soggettivo all’accoglimento. Il Comune ha riaperto il procedimento ma, con provvedimento del 18 aprile 2024, ha respinto la richiesta ritenendo il canone 2021 congruo. La società ha allora agito in ottemperanza per elusione del giudicato e, in via subordinata, per l’annullamento del nuovo diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del Comune. La sopravvenienza legata all’inquinamento delle acque da rotavirus, essendo successiva alla notifica del ricorso di cognizione e non ritualmente introdotta, resta estranea al giudicato. Trattandosi di rapporto a effetti durevoli, il giudicato non si estende alle sopravvenienze successive. Il ricorso per ottemperanza resta però ammissibile per gli altri profili di elusione.
Nel merito, richiamati i principi dell’Adunanza Plenaria n. 2/2013 sul rapporto tra azione di ottemperanza e di annullamento, il Tribunale esamina prioritariamente la prima. La sentenza ottemperanda aveva stabilito che la verifica di sostenibilità dovesse riguardare il rapporto nel suo complesso. Le proposte avanzate dalla società nelle osservazioni procedimentali non hanno circoscritto l’oggetto della valutazione, ma solo indicato rimedi allo squilibrio eventualmente riscontrato.
Il Comune, invece, ha compiuto una valutazione parziale, limitata alla congruità del canone 2021, così eludendo il giudicato. Esso avrebbe dovuto accertare se le sopravvenienze dedotte eccedessero l’alea contrattuale e, in caso positivo, se determinassero lo squilibrio dell’intero rapporto, sciogliendo poi la scelta discrezionale tra rimodulazione, rigetto o rimborsi ai sensi dell’art. 165, comma 6, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016.
Ne consegue la nullità degli atti gravati per elusione del giudicato e l’accoglimento dell’actio judicati. L’azione impugnatoria proposta in via gradata è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune deve dare esecuzione alla sentenza n. 177/2024 entro 45 giorni dalla comunicazione o notificazione. Le spese sono compensate, non essendo emersa una volontà contraria all’esecuzione.
Nota della Redazione
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