Bonifica del sito unico e onere probatorio della corresponsabilità dell’operatore (TAR Lazio n. 1082 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di bonifica grava sul responsabile dell’inquinamento, che l’amministrazione ha l’onere di individuare con adeguata attività istruttoria e di accertamento. Ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, l’ente che adotta l’ordinanza deve provare il contributo causale del singolo operatore al fenomeno di contaminazione. Il richiamo al carattere di sito unico dell’area e alla direzione di falda non assolve tale onere probatorio, perché non dimostra in modo puntuale l’apporto delle singole aree gestite. Ne consegue l’illegittimità degli atti che, implicitamente o esplicitamente, ascrivono all’operatore una corresponsabilità non dimostrata, anche quando si tratti di verbali di conferenza di servizi che esternano contenuti con valenza provvedimentale restrittiva per il futuro. La statuizione del giudice d’appello sul punto si impone ipso iure nel giudizio di primo grado.
Il Fatto
La ricorrente gestisce una discarica per rifiuti urbani e speciali assimilabili in località Borgo Montello, collocata in un’area in cui operano altri impianti di interramento gestiti da distinte società. La zona è stata interessata da fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee. Gli interventi di bonifica sono stati disposti sul presupposto dell’unitarietà del sito e dell’impossibilità di distinguere le posizioni dei diversi operatori, con ordinanze sindacali del 2005 e successivi provvedimenti dirigenziali.
Con il ricorso introduttivo la società ha impugnato la determinazione dirigenziale comunale del 7 febbraio 2014, che ha approvato i verbali di conferenza di servizi e una variante al progetto integrato di bonifica, dolendosi in particolare della rappresentazione del sito come unico e della chiamata in corresponsabilità. Con motivi aggiunti ha gravato il verbale della conferenza di servizi del 3 novembre 2014 e la relazione conclusiva di ARPA Lazio. La questione arriva al giudice dopo la definizione dei giudizi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva escluso la responsabilità della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la sentenza del Cons. Stato, sez. V, n. 8702 del 2021, che ha individuato la questione fondamentale nell’accertamento della responsabilità della società rispetto alla causazione dell’inquinamento. Il giudice d’appello ha chiarito che l’obbligo di bonifica è in capo al responsabile, che le autorità hanno l’onere di individuare, e che solo in caso di mancata individuazione le opere sono realizzate dalle amministrazioni competenti, con il privilegio speciale immobiliare previsto dagli artt. 250 e 253 d.lgs. n. 152/2006.
Nel caso concreto il Comune non ha dimostrato la riconducibilità dei fatti di inquinamento alla ricorrente. Il richiamo al documento di ARPA Lazio è stato ritenuto insufficiente: esso non contiene una puntuale dimostrazione degli apporti provenienti dalle aree gestite dalla società, ma afferma la responsabilità in base alla direzione di falda e sull’assunto del sito unico. Manca, dunque, la prova richiesta dall’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006.
Su questa base il Tribunale ritiene fondato il ricorso introduttivo. L’atto impugnato, pur non contenendo prescrizioni esplicitamente indirizzate alla ricorrente, è stato notificato anche ad essa e reca riferimenti letterali alla presenza di più soggetti obbligati, coerentemente con l’impostazione della corresponsabilità. Sussiste quindi un interesse diretto, concreto ed attuale a escludere che le prescrizioni siano rivolte anche nei suoi confronti, tanto più che Comune e Provincia hanno insistito nel merito per la corresponsabilità. Il provvedimento e gli atti presupposti sono pertanto illegittimi nella parte in cui non escludono che la ricorrente rientri tra i soggetti obbligati alla bonifica.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per natura endoprocedimentale del verbale: la conferenza non si limita a prendere atto delle conclusioni tecniche, ma esterna contenuti con valenza provvedimentale restrittiva, subordinando la prosecuzione delle attività e le future autorizzazioni alla messa in sicurezza operativa dell’intera area. Tale orientamento pregiudica direttamente la posizione della società. Anche gli atti impugnati con motivi aggiunti vanno dunque annullati nella parte in cui postulano una corresponsabilità non dimostrata e un obbligo di bonifica sotto pena di preclusione ad ampliamenti o nuove autorizzazioni. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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