Ottemperanza al giudicato e benefici aggiuntivi ex legge n. 210/1992 (TAR Puglia n. 1084 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, integrato dalla notificazione del titolo esecutivo, costituisce condizione di procedibilità del ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La nomina può cadere su un organo interno alla stessa Amministrazione debitrice, purché munito di competenza e potere sostitutivo idonei all’integrale esecuzione. La compensazione delle spese è giustificata dalla limitata durata dell’inottemperanza.

Il Fatto

Una madre aveva agito dinanzi al Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento del beneficio aggiuntivo per c.d. doppia patologia previsto dall’art. 2, comma 7, legge n. 210/1992, in relazione a una nefropatia cronica collegata alla originaria patologia epatica. Deceduta la ricorrente, la figlia ed erede proseguiva il giudizio e otteneva l’accoglimento con sentenza n. 1395, pubblicata il 09.10.2023, che riconosceva il diritto all’aumento dell’assegno vitalizio e condannava il Ministero della Salute alla corresponsione dei benefici, pro quota, con decorrenza dal mese di ottobre 2019 e sino al decesso.

La sentenza passava in giudicato, attestato in calce con data 27.02.2024. Il Ministero della Salute, benché il titolo esecutivo gli fosse stato notificato il 14.11.2023, non dava esecuzione. L’erede proponeva allora ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 29.03.2024. L’Amministrazione si costituiva per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la condizione di procedibilità del ricorso. Richiama l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che impone all’Amministrazione di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Tale termine, nel caso di specie, era decorso senza alcun adempimento, essendo la sentenza stata notificata il 14.11.2023 e il ricorso depositato il 29.03.2024.

Accertata la scadenza infruttuosa del termine, il Tribunale ravvisa la condizione di procedibilità ex lege e dichiara il ricorso ammissibile. Sussistono, secondo il Collegio, tutti i presupposti di rito e di merito per l’accoglimento: il giudicato è passato, il titolo è munito di formula esecutiva e l’Amministrazione è rimasta inerte.

Il giudice ordina quindi al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. La scansione dei termini ricalca lo schema tipico dell’ottemperanza: un primo termine per l’adempimento spontaneo e un termine successivo per l’intervento sostitutivo.

Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, con facoltà di delega e senza diritto al compenso. Il commissario dovrà provvedere all’integrale esecuzione in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’inutile decorso del primo.

Sul piano delle spese, il Tribunale dispone la compensazione. La scelta si fonda sulla limitata durata dell’inottemperanza e sull’attività difensiva richiesta, circostanze che giustificano la derogata soccombenza. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’Autorità amministrativa, con mandato alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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