Truffa e bonifici autorizzati dal cliente escludono obbligo di rimborso della banca (ABF Collegio di Milano n. 4409 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, sono autorizzate anche quando il cliente agisce seguendo le indicazioni di un frodatore. In tal caso non opera il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e dal D. Lgs. n. 11/2010, né l’intermediario è tenuto alla prova dell’autenticazione. Resta possibile una responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, ma solo se dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. La colpa grave del cliente nella dinamica del raggiro esclude, in ogni caso, un rimprovero di scorrettezza a carico della banca.

Il Fatto

La ricorrente, consultando un portale online di compravendita auto, veniva indirizzata su un secondo sito e poi, tramite WhatsApp, a un fantomatico studio legale che redigeva un contratto per l’acquisto di un’autovettura da € 18.432,00. La cliente eseguiva così quattro bonifici per complessivi € 9.828,00 su un IBAN acceso presso una filiale spagnola dell’intermediario, a titolo di caparra, immatricolazione, sdoganamento, esportazione e assicurazione. Non ricevuta l’auto alla data pattuita, e ottenuti solo rinvii, presentava denuncia il 22 gennaio 2026 e chiedeva il disconoscimento delle operazioni con rimborso.

L’intermediario eccepiva che le operazioni erano state disposte dalla stessa cliente con autenticazione forte (SCA), che il recall delle somme era stato tentato senza esito e che, dunque, non trovava applicazione la disciplina sulle operazioni non autorizzate. La ricorrente replicava di essere stata vittima di una truffa e si doleva dell’assenza di tutele nonostante la tempestività di denuncia e reclamo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua la questione nel disconoscimento di quattro bonifici eseguiti tra il 5 e il 9 gennaio 2026. È pacifico che le operazioni siano state eseguite direttamente dalla cliente la quale, caduta vittima di un raggiro, ha seguito le indicazioni dei truffatori per concludere la compravendita di un’auto individuata su un portale online.

Secondo l’orientamento dei Collegi, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata. Non viene quindi in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla PSD2 e al D. Lgs. n. 11/2010. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore senza la consapevolezza di disporre una transazione, le c.d. operazioni “sotto dettatura”. A maggior ragione vi rientrano quelle compiute, come nel caso in esame, nella piena consapevolezza di disporre un bonifico, sia pure per concludere l’acquisto di un bene.

Il Collegio non deve dunque verificare la corretta esecuzione e autenticazione delle operazioni ai sensi degli artt. 10 ss. del D. Lgs. n. 11/2010. In caso di operazioni compiute direttamente dal cliente, l’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico. Può però ravvisarsi una responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, qualora emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode: la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il cliente si sia rivolto, il mancato rilievo di indici di frode in caso di pagamenti disposti nella convinzione di effettuare accrediti.

Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie. A fronte delle modalità di esecuzione delle operazioni, compiute personalmente, e della colpa grave della cliente, emergente dalla dinamica della truffa per come dalla stessa rappresentata in denuncia, non vi sono elementi per rimproverare un comportamento scorretto all’intermediario. La truffa è stata perpetrata tramite canali non riconducibili alla banca: il portale fraudolento, il contatto WhatsApp e la mail non sono neppure in apparenza riferibili all’intermediario. Quanto al recall dei bonifici, l’affermazione dell’intermediario non è confortata da allegazioni, ma la ricorrente non l’ha contestata nelle repliche.

Il Collegio ricorda infine che i bonifici sono stati attuati dal 5 al 9 gennaio 2026, quindi dopo l’entrata in efficacia, dal 9 ottobre 2025, dell’obbligo di “Verification of Payee” introdotto dal Regolamento (UE) 2024/886: un sistema che verifica in tempo reale la corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario per ridurre frodi ed errori. Su queste basi il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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