La compensazione delle spese richiede motivazione specifica (Cass. civ. Sez. 1 n. 13214 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regolazione delle spese processuali è informata al principio della soccombenza; la compensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o delle ipotesi contemplate dall’art. 92, comma 2, c.p.c., costituisce un’ipotesi eccezionale che richiede un’adeguata e specifica motivazione. È affetta da motivazione apparente la statuizione che dispone la compensazione con una formula generica, senza indicare le ragioni che la giustificano. Il giudice di legittimità, cassata la sentenza, può decidere nel merito compensando le spese dei gradi di merito qualora la giurisprudenza dirimente sia intervenuta in corso di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del titolare di un conto corrente e della fideiussore, per il recupero di uno scoperto di conto. Il Tribunale, ritenendo l’obbligo della parte opponente di avviare la procedura di mediazione, dichiarava improcedibile l’opposizione proposta dalla fideiussore. La Corte d’Appello, riformando la sentenza, addossava invece alla banca opposta l’onere di promuovere la mediazione, revocava il decreto ingiuntivo e compensava integralmente le spese dei due gradi di merito con una formula generica, riferita all’esito complessivo del giudizio.
La Motivazione della Corte
La ricorrente impugnava la sentenza d’appello con sette motivi, tutti incentrati sul capo relativo alle spese. Il primo motivo censurava la nullità della sentenza per non avere la Corte territoriale motivato in modo specifico la mancata condanna della parte soccombente alle spese, essendosi limitata ad affermare che andavano compensate “in considerazione dell’esito del giudizio nel suo complesso”.
La Corte di Cassazione ritiene fondato il primo motivo, osservando che, in un giudizio con esiti contrapposti nei due gradi, non è ravvisabile la ratio decidendi della compensazione in una formula tanto generica. Richiama il consolidato orientamento per cui la regolazione delle spese è informata al principio per cui esse spettano al vincitore e che la compensazione, fuori dai casi di soccombenza reciproca o delle ipotesi previste dalla prima parte dell’art. 92, comma 2, c.p.c., resta un’ipotesi eccezionale che richiede un’adeguata motivazione.
Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è qualificata come apparente, essendo fondata su un’affermazione del tutto generica e priva di riferimento alle specifiche circostanze della controversia. La Corte accoglie pertanto il primo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione decide la causa nel merito, disponendo la compensazione delle spese dei due gradi di merito in ragione dell’intervenuta, in corso di giudizio e dopo la proposizione dell’appello, della giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha determinato l’esito della controversia. Le spese del giudizio di legittimità seguono invece la soccombenza e sono poste a carico della parte controricorrente.
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Nota della Redazione
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