Inammissibile il ricorso ABF privo di corrispondenza tra reclamo e ricorso (ABF Collegio di Roma n. 4752 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario deve sussistere necessaria simmetria tra il petitum oggetto del reclamo e quello oggetto del ricorso. Il reclamo costituisce condizione preliminare e necessaria per adire l’Arbitro e determina l’oggetto della domanda. Il ricorso che verta su un rapporto diverso da quello dedotto nel reclamo è pertanto inammissibile, anche quando il cliente abbia inviato il reclamo per mero disguido ad altro intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcun preavviso di segnalazione in CRIF in relazione al ritardo nel pagamento delle rate di un prestito personale. Domanda la cancellazione della segnalazione, il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in via equitativa e la refusione delle spese legali, quantificate in 300,00 €.
L’intermediario resiste ed eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di reclamo. La PEC del 22/07/2025 inviata dal ricorrente riguardava, in effetti, un altro rapporto bancario, intrattenuto con un diverso intermediario. Quanto al merito, l’istituto sostiene di aver trasmesso numerosi solleciti corredati dal preavviso di segnalazione, a partire dalla lettera del 20/03/2020, con prima segnalazione nell’aprile 2020, e di aver dichiarato il ricorrente decaduto dal beneficio del termine il 18/03/2021.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva anzitutto un dato pacifico: il reclamo trasmesso dal ricorrente all’intermediario il 22/07/2025 era relativo non al rapporto oggetto del ricorso, bensì ad altro rapporto intrattenuto presso un altro intermediario. L’istituto ha riscontrato il reclamo facendo presente l’inesistenza del numero di pratica in esso indicato.
Su questa base il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento sulla necessaria corrispondenza tra reclamo e ricorso. La fase del reclamo «costituisce condizione preliminare e necessaria per adire l’Arbitro Bancario Finanziario» e «determina l’oggetto della domanda». Il Collegio cita, ex plurimis, la propria decisione n. 3040 del 21/03/2025.
Il percorso argomentativo è lineare. Il ricorrente stesso, nelle repliche, conferma di aver trasmesso per mero disguido un reclamo rivolto ad altro intermediario e riferito ad altro rapporto. La circostanza che l’intermediario avrebbe potuto rinvenire il rapporto intrattenuto con il ricorrente e rispondere nel merito non vale a sanare la carenza: la simmetria tra reclamo e ricorso attiene all’oggetto della domanda, non alla diligenza dell’istituto nel reperire la pratica.
Le contestazioni del ricorrente sulla rilevanza probatoria della documentazione relativa alla consegna dei preavvisi, e in particolare l’assenza di barcode sulla missiva, restano assorbite. Esse attengono al merito della pretesa e non possono essere esaminate una volta accertata l’inammissibilità della domanda.
Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile, senza esaminare le difese dell’intermediario sulla validità della spedizione tramite il servizio di localizzazione satellitare né la questione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.