Finanziamento finalizzato, polizze facoltative e calcolo del TEG: il ricorso è respinto (ABF Collegio di Torino n. 352 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel prestito finalizzato all’acquisto di un bene, la facoltatività delle polizze assicurative accessorie non esclude di per sé il loro rilievo ai fini del calcolo del TEG. Le Istruzioni di Banca d’Italia impongono di includere le coperture sul credito e quelle per furto e incendio, anche quando il beneficiario non sia il creditore, mentre restano fuori i contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio. Nei pacchetti assicurativi complessi occorre distinguere, eventualmente con stime, la parte connessa al finanziamento da quella accessoria, includendo nel TEG solo la prima. La presunzione di collegamento funzionale tra finanziamento e polizza, ammessa in presenza di contestualità, copertura del credito, pari durata e indennizzo parametrato al debito residuo, non opera quando tali circostanze manchino. Sul piano probatorio, chi deduce l’usura deve fornire il prospetto di calcolo, non essendo sufficiente contestare il TAEG contrattuale.
Il Fatto
Il ricorrente acquista un’autovettura presso una concessionaria e stipula un finanziamento finalizzato per un importo superiore al prezzo del bene, comprensivo di tre polizze assicurative. Il piano di rimborso prevede 96 rate mensili, di cui le prime 36 pari a € 262,95 e le successive pari a € 584,00, con TAN dell’11,97% e TAEG del 13,19%.
Dopo aver pagato regolarmente le prime rate, il ricorrente rileva il raddoppio dell’addebito e contesta la trasparenza dell’operazione. Esperito senza esito il reclamo e la mediazione, ricorre all’ABF chiedendo la nullità del contratto e delle polizze, l’accertamento dell’usura e la riduzione della rata. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità parziale del ricorso per contestazioni nuove rispetto al reclamo e chiede il rigetto nel merito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio sceglie di risolvere la controversia nel merito secondo il principio della ragione più liquida, senza decidere l’eccezione preliminare. Sul piano della informativa precontrattuale e della valutazione del merito creditizio, il Collegio rileva che dal contratto risulta la dichiarazione sottoscritta di aver ricevuto copia completa del contratto e del modulo SECCI, ai sensi dell’art. 124, comma 1, TUB. La deduzione del ricorrente di aver indicato una capacità di rimborso di € 260-280 mensili resta priva di supporto probatorio; dal contratto emerge un reddito da lavoro dipendente di € 1.980,00. Non risultano provati né la violazione dei canoni di buona fede e correttezza, né il nesso causale con i danni allegati.
Quanto alla dedotta nullità per violazione degli artt. 117 e 125-bis TUB, l’intermediario dimostra la consegna della copia e la sottoscrizione con firma digitale qualificata, con processo gestito da un ente certificatore accreditato e codice OTP. Sulla mancata sottoscrizione da parte dell’intermediario, il Collegio richiama la giurisprudenza della Suprema Corte sui contratti c.d. monofirma (Cass., Sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898; Cass., Sez. un., 23 gennaio 2018, n. 1653; Cass., ord., 4 giugno 2018, n. 14243) e ritiene la censura infondata.
Sull’usura, i primi cinque rilievi attengono alla c.d. usura soggettiva, della quale non risultano documentati i presupposti richiesti dall’art. 644, comma 3, cod. pen.; l’onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 c.c. non è assolto. Per gli oneri assicurativi il Collegio ricostruisce la disciplina delle Istruzioni di Banca d’Italia: entrano nel TEG le coperture del credito e quelle furto e incendio, anche se il beneficiario non è il creditore; restano fuori le polizze del tutto accessorie. Nei pacchetti assicurativi complessi si distingue la componente connessa al finanziamento, eventualmente con stime, includendo nel TEG solo quella. Richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4655/2022, il Collegio verifica che le polizze non connesse hanno durata diversa dal finanziamento, indennizzo non parametrato al debito residuo e beneficiario coincidente con l’assicurato. La componente furto e incendio della polizza complessa è pari al 7,20% del premio, quindi a € 346,00; su questa base il TEG resta sotto la soglia vigente all’epoca.
Infine, la nullità di protezione ex art. 36, comma 2, Codice del Consumo è respinta perché il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la documentazione precontrattuale. Sulla vessatorietà, il box di approvazione specifica risulta sottoscritto; alcune clausole riproducono disposizioni di legge, delle altre non è dimostrata la vessatorietà in concreto e non risulta che abbiano trovato applicazione. Il ricorso è respinto, con rigetto delle domande risarcitorie e di refusione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 644 c.p. – Usura
- Art. 36 Cod. cons. – Nullità di protezione
- Art. 117 TUB – Contratti
- Art. 124 TUB – Servizi di consulenza
- Art. 125-bis TUB – Contratti e comunicazioni