Cessione del quinto estinta ante 2021 rimborso costi up-front Lexitor (ABF Collegio di Bari n. 1033 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto stipulati prima del 25 luglio 2021 e anticipatamente estinti, la riduzione del costo totale del credito è disciplinata dall’originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato dalla sentenza Lexitor e confermato dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021. Le statuizioni della pronuncia CGUE 9 febbraio 2023, C-555/21, rese in materia di credito immobiliare, non si estendono alla cessione del quinto, stante la diversità del settore e la specialità della disciplina. Le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione, in assenza di prova contraria, hanno natura up-front e sono restituite secondo il metodo della curva degli interessi; gli oneri erariali non sono rimborsabili ai sensi dell’art. 27 d.l. n. 104/2023. La commissione di estinzione anticipata entro le soglie di legge è dovuta, salvo prova di assenza di giustificazione oggettiva.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato in data 03/05/2021 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, estinto anticipatamente dopo l’emissione del conteggio estintivo al 27/06/2025, alla quarantanovesima rata su centoventi. Insoddisfatto dell’interlocuzione con l’intermediario, ha adito l’Arbitro chiedendo il rimborso di € 1.597,00 a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione non maturate, oltre € 170,02 per commissioni di estinzione anticipata, con interessi legali e spese legali.
La resistente ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento in ragione di rinvii pregiudiziali pendenti dinanzi alla CGUE e, nel merito, ha invocato la sentenza C-555/21 per sostenere il superamento dei principi di Lexitor, la non retrocedibilità delle commissioni di intermediazione, la natura up-front delle spese di istruttoria e la legittimità dell’indennizzo di estinzione. In via subordinata ha chiesto di decurtare quanto già rimborsato, pari a € 2.167,32.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione. Le disposizioni ABF non contemplano ipotesi siffatte e non è configurabile una litispendenza in senso proprio, poiché il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga alla sospensione solo il giudice a quo, non altro organo giurisdizionale o extragiudiziario dinanzi al quale penda analoga fattispecie. Il richiamo è alla giurisprudenza arbitrale maggioritaria, che il Collegio condivide.
Nel merito, poiché il contratto è stato sottoscritto il 03/05/2021, quindi prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” del 25/07/2021, trova applicazione l’originario art. 125-sexies T.U.B. come interpretato alla luce di Lexitor. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, che la Consulta ha ritenuto conforme alla pronuncia europea, e la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, sancendo il diritto del consumatore alla riduzione di tutti i costi del finanziamento.
Il quadro è confermato dall’art. 27 d.l. n. 104/2023, che per i contratti anteriori richiama le disposizioni del T.U.B. vigenti alla sottoscrizione, fatte salve le regole sull’indebito oggettivo. Quanto alla sentenza C-555/21, il Collegio osserva che essa riguarda il credito immobiliare e che la Corte ha valorizzato le specificità di quel settore, giustificando un approccio differenziato: non vi è quindi contrasto con Lexitor. La pronuncia n. 78/2023 richiamata dal ricorrente non è pertinente, vertendosi in materia di cessione del quinto.
Le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione sono state qualificate come up-front, costituendo corrispettivo di attività antecedenti alla conclusione del contratto. Applicando la curva degli interessi, il Collegio ha determinato il rimborso dovuto in € 918,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Non sono stati inclusi gli oneri erariali di € 16,00, non rimborsabili in forza dell’art. 27 d.l. n. 104/2023, che espressamente esclude le imposte dalla riduzione.
La richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata è stata respinta: l’importo rimborsato in anticipo, anche al netto della riduzione del costo totale del credito, supera la soglia di € 10.000,00, con conseguente legittimità dell’indennizzo. Le quote asseritamente versate in eccedenza non sono state provate. Le spese legali sono state escluse per la natura seriale della controversia e l’assenza di elementi di complessità.
Nota della Redazione
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