Estinzione anticipata della cessione del quinto e rimborso dei costi up front (ABF Collegio di Palermo n. 1741 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito comprensiva non solo dei costi recurring, ma anche dei costi up front, in applicazione dell’art. 125-sexies T.U.B. come novellato dall’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021 e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022. La quantificazione della quota rimborsabile dei costi istantanei avviene secondo la curva degli interessi desumibile dal piano di ammortamento, mentre per i costi recurring resta fermo il criterio pro rata temporis. Tali criteri non mutano per effetto della conversione del D.L. n. 104/2023. Le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione creditizia hanno natura up front e sono soggette a riduzione. La richiesta di sospensione fondata su un rinvio pregiudiziale pendente davanti alla CGUE non può essere accolta, non essendo previsto alcun obbligo analogo in capo all’Arbitro.

Il Fatto

Il ricorrente ha sottoscritto con l’intermediario un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, da rimborsare in centoventi rate mensili. Ottenuta l’estinzione anticipata del finanziamento dopo il pagamento di cinquantasei rate, ha contestato il conteggio estintivo e chiesto, in applicazione del criterio pro rata temporis, il rimborso di € 689,60 per spese di intermediazione creditizia e di istruttoria.

L’intermediario ha chiesto la sospensione del procedimento in ragione di un rinvio pregiudiziale pendente davanti alla CGUE e, nel merito, ha sostenuto il superamento della sentenza Lexitor ad opera della successiva pronuncia U***t Bank Austria, con esclusione dal rimborso dei costi up front, negando inoltre la propria legittimazione passiva rispetto alle commissioni dell’intermediario del credito. In via transattiva aveva offerto € 283,81. Il ricorrente ha replicato che la pronuncia UBA riguarda un ambito diverso e che la disciplina applicabile resta quella affermata dalla sentenza Lexitor.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione. Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga alla sospensione solo il giudice che lo ha disposto, non altri organi giurisdizionali o extragiudiziari davanti ai quali penda una fattispecie analoga. Le Disposizioni ABF prevedono la sospensione in ipotesi specifiche, tra le quali non rientra quella in esame. Manca inoltre la prova della litispendenza, non essendo sufficiente la notifica dell’atto di citazione senza iscrizione a ruolo. Il Collegio richiama sul punto la propria precedente decisione n. 1500/2025.

Superata l’eccezione, il Collegio affronta la legittimazione passiva. Secondo il principio del Collegio di coordinamento n. 6816/2018, la fonte del diritto al rimborso è l’indebito che sorge quando l’intermediario incassi un importo estintivo non decurtato degli oneri non goduti, in violazione dell’art. 125-sexies T.U.B. Obbligato alla restituzione è dunque l’accipiens del pagamento di estinzione, cioè chi ha gestito la procedura e riscosso l’intero importo. L’eccezione è quindi infondata.

Nel merito, la disposizione novellata riconosce al consumatore il rimborso, in misura proporzionale alla vita residua, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. La Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittimo il comma che richiamava le norme secondarie di trasparenza della Banca d’Italia. In continuità con la sentenza Lexitor e con la Consulta, il Collegio afferma che vanno rimborsati anche i costi up front.

Per la quantificazione, il Collegio richiama il Collegio di coordinamento n. 26525/2019: i costi istantanei si riducono secondo la curva degli interessi desumibile dal piano di ammortamento, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi valgono gli orientamenti consolidati. Tali criteri restano fermi anche dopo la conversione del D.L. n. 104/2023, che ha modificato l’art. 11-octies, comma 2.

Qualificate le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione come voci up front, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e riconosce € 183,67 per le commissioni di intermediazione e € 171,05 per le spese di istruttoria, per un totale di € 354,72. Dispone inoltre il versamento di € 200,00 alla Banca d’Italia e di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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