Assemblaggio di atti e travisamento della prova nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 11198 del 26.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. il ricorso per cassazione che, tramite la tecnica dell'”assemblaggio”, riproduca ampie porzioni o l’intero contenuto di atti processuali, riversando sulla Corte l’onere di individuare i fatti essenziali alla illustrazione dei motivi. La censura di travisamento del contenuto oggettivo della prova è ammissibile solo laddove si deduca una svista sul fatto probatorio in sé; in tal caso trova rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., mentre se la diversa lettura attiene alla riconducibilità dell’informazione al fatto probatorio, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c. La mera prospettazione di una differente interpretazione delle risultanze istruttorie non integra il vizio di motivazione e non può essere rivalutata in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società di factoring (il factor) conveniva in giudizio la propria cedente per ottenere la restituzione degli anticipi corrisposti a fronte di crediti ceduti, non pagati e contestati dalle debitrici cedute (due ASL), con conseguente venir meno della garanzia pro soluto. Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente la domanda, ma la Corte d’appello di Milano, in riforma, la rigettava integralmente, condannando il factor alla restituzione delle somme. La società di factoring proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso addotti dalla società ricorrente. Con il primo motivo, la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per motivazione perplessa o incomprensibile, deducendo che la Corte d’appello si fosse pronunciata su una questione estranea al thema decidendum. La Cassazione ha però rilevato che il motivo era stato redatto con la tecnica dell'”assemblaggio”, riproducendo ampi stralci di atti e documenti sia nel corpo del testo sia nelle note. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 5698 del 2012, la Corte ha ribadito che la pedissequa riproduzione integrale degli atti processuali è superflua e inidonea a soddisfare il requisito della sintetica esposizione dei fatti, rendendo il motivo inammissibile.
Con il secondo motivo, la ricorrente denunciava la manifesta contraddittorietà della motivazione e il travisamento dei fatti, sostenendo che la Corte ambrosiana avesse errato nell’individuare il debitore ceduto, riferendosi a un soggetto terzo (Olicar) piuttosto che alle ASL. Sul punto, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva coerentemente dato conto di quanto emerso dall’istruttoria, basandosi proprio sulle deduzioni probatorie allegate dalla stessa ricorrente in appello, la quale aveva dichiarato che i crediti derivavano da contratti di subappalto aventi come subcommittente la società Olicar.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che la censura proposta non integrava un travisamento del fatto probatorio, ma mirava surrettiziamente a una rivalutazione del merito. Richiamando le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, ha precisato che il travisamento, inteso come svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nell’impugnazione per revocazione, mentre la diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, se riguarda un punto controverso, deve essere fatta valere nei modi di cui all’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c. La mera prospettazione di una diversa lettura delle prove non può essere sindacata in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente e compensazione nei confronti dell’altra parte.
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Nota della Redazione
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