Cessione del credito: onere della prova e genericità della domanda (ABF Collegio di Napoli n. 1058 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le pronunce costitutive e le condanne a un facere infungibile non rientrano nella competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario. Tuttavia la domanda che chieda di invitare l’intermediario a un’attività può essere riqualificata come domanda di accertamento della legittimità della condotta dell’intermediario, per la quale la competenza sussiste. Anche nel procedimento innanzi all’ABF, caratterizzato da tendenziale informalità, il ricorrente deve articolare la domanda nel petitum e nella causa petendi e produrre la documentazione dimostrativa, secondo il principio dispositivo e l’onere della prova. Il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto controverso grava sulla parte che, avendolo affermato, aveva interesse a dimostrarlo.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto nel 2008 un finanziamento per realizzare un impianto fotovoltaico e, l’anno successivo, aveva ceduto alla banca i crediti derivanti da una convenzione con il Gestore Servizi Energetici, ponendoli a garanzia del finanziamento poi estinto nel 2014. Per riscuotere quei crediti, divenuti ormai svincolati dalla garanzia, la società chiedeva il cambio di titolarità a favore di una nuova società. Il Gestore richiedeva la sottoscrizione di un documento di cessazione degli effetti della cessione, con firme autenticate da notaio.
Poiché la banca non fissava l’incontro dal notaio, la ricorrente diffidava l’istituto e presentava ricorso all’ABF, chiedendo di invitare la banca alla sottoscrizione dell’atto redatto dal notaio. La banca eccepiva l’inammissibilità per incompetenza dell’Arbitro a pronunciare condanne a un facere, per genericità della domanda e per carenza di legittimazione attiva.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza. Richiamando il costante orientamento dell’Arbitro, ribadisce che le pronunce costitutive e le condanne a un facere infungibile esulano dalla propria competenza, citando tra le altre le decisioni del Collegio di Milano n. 14224 del 2020 e del Collegio di Bologna n. 14087 del 2020. Il Collegio ricorda però che in più occasioni è stata ammessa la possibilità di riqualificare domande di tal tipo come domande di mero accertamento della legittimità della condotta dell’intermediario, richiamando le pronunce del Collegio di Roma n. 1400 e n. 1412 del 2022 e n. 11787 del 2023.
La domanda viene quindi reinterpretata come accertamento del diritto a ottenere la sottoscrizione davanti a notaio del documento di cessazione degli effetti della cessione. L’eccezione di carenza di legittimazione attiva è respinta, perché la questione riguarda la dichiarazione di cessazione di un rapporto di cessione in essere proprio tra la banca e la ricorrente.
Il Collegio accoglie invece, in sostanza, il rilievo sulla genericità e sull’insufficienza probatoria. Rilevata la confusione terminologica tra cessione del credito e cessazione degli effetti della cessione, si osserva che non sono enunciati né evincibili i motivi dell’inadeguatezza della bozza di dichiarazione predisposta dalla banca. La bozza risulta aderente alle indicazioni del Gestore ed è allegata solo dalla convenuta, non dalla ricorrente.
Sul piano processuale il Collegio richiama i principi del processo civile applicabili all’istruttoria arbitrale: il principio dispositivo (artt. 99 e 115 c.p.c.), il contraddittorio (artt. 101 e 167 c.p.c.) e l’onere della prova (art. 2697 c.c.), richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 7716 del 2017. I limiti cognitivi dell’Arbitro sono definiti dalla domanda e dalle difese, senza che si possano esaminare situazioni fattuali diverse da quelle rappresentate (Collegio di Coordinamento n. 10929 del 2016).
Il ricorso pertanto non è accolto nel merito, non risultando provati i presupposti dell’inadeguatezza lamentata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 99 c.p.c. – Principio della domanda
- Art. 101 c.p.c. – Principio del contraddittorio
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 167 c.p.c. – Comparsa di risposta