Bonifico istantaneo non autorizzato: SCA provata e colpa grave dell’utilizzatore (ABF Collegio di Milano n. 3465 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bonifico istantaneo disconosciuto, grava sull’intermediario l’onere di provare l’autenticazione forte del cliente e la regolare esecuzione dell’operazione, nonché di indicare gli elementi di fatto dai quali desumere la colpa grave dell’utilizzatore. La documentazione dei log, corredata di legenda, che attesti l’inserimento del codice PIN quale fattore di conoscenza e di un OTP generato da token fisico quale fattore di possesso integra la prova della SCA. In presenza di tale prova, la ricostruzione della frode offerta dal ricorrente in termini generici e non circostanziati, priva di supporto tecnico o documentale e non coerente con il contenuto della denuncia, costituisce elemento dal quale il Collegio trae argomenti di prova circa la colpa grave dell’utilizzatore, con conseguente rigetto della domanda di rimborso.
Il Fatto
La ricorrente espone di aver subito, in data 28 ottobre 2025, un bonifico istantaneo di € 4.900,00 a favore di un soggetto sconosciuto, eseguito mentre tentava di accedere alla banca multicanale. Sostiene di aver digitato i codici di accesso senza riuscire a entrare nell’home banking e che il secondo codice, inserito nella convinzione che il primo non fosse stato recepito, sarebbe stato in realtà utilizzato per autorizzare l’operazione fraudolenta. Appresa la notizia tramite un SMS dell’intermediario, chiedeva il blocco dell’accesso e si recava in filiale, apprendendo che la somma era già stata prelevata. Presentava denuncia e reclamo, riscontrato negativamente, e chiedeva il rimborso di € 4.900,00.
L’intermediario, nelle controdeduzioni, afferma che il bonifico è stato eseguito tramite il browser della cliente con il corretto inserimento delle credenziali a lei note, da un dispositivo storico, nel rispetto della normativa SCA, senza violazioni dei sistemi. Ritiene inverosimile e non provata la ricostruzione della ricorrente circa una sovrapposizione di operatività e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama l’art. 10 del D.Lgs. n. 11/2010, che pone a carico dell’intermediario la prova dell’autenticazione e della regolare esecuzione dell’operazione, oltre all’indicazione degli elementi dai quali possa trarsi la colpa grave dell’utilizzatore, secondo l’insegnamento del Collegio di Coordinamento, decisione n. 22745/2019. I log prodotti, corredati di legenda esplicativa, documentano che tanto l’accesso quanto l’esecuzione del bonifico sono avvenuti mediante il corretto inserimento del codice PIN e di un OTP generato da token fisico, secondo lo schema già ritenuto idoneo a dimostrare la SCA in un caso analogo nei confronti del medesimo intermediario (Collegio di Milano, decisione n. 7564/2025). La prova dell’autenticazione forte deve pertanto ritenersi raggiunta.
Quanto alla colpa grave, il Collegio rileva che la ricorrente ha offerto una descrizione dei fatti del tutto generica e non circostanziata. La denuncia del 28 ottobre 2025 non contiene alcun riferimento alla prospettata sovrapposizione di sessione né alla duplicazione dei codici, elementi introdotti solo in sede di ricorso e repliche, in termini meramente assertivi e senza supporto tecnico o documentale. Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, la mancata allegazione delle modalità concrete della frode, in presenza di SCA provata, consente di trarre argomenti di prova circa la colpa grave (Collegio di Coordinamento, decisione n. 22745/2019; Collegio di Palermo, decisione n. 2950/2025). La genericità della ricostruzione non supera la presunzione di autenticità dell’operazione.
Il Collegio osserva inoltre che il bonifico è stato eseguito dopo l’entrata in vigore — indicata al 9 ottobre 2025 — del Regolamento UE 2024/886, che ha introdotto l’obbligo della Verification of Payee, imponendo la verifica in tempo reale della corrispondenza tra IBAN e nominativo del beneficiario, con esito visibile prima della conferma del pagamento. La ricorrente nulla allega sull’esito di tale verifica né rappresenta di aver ricevuto segnalazioni di mancata corrispondenza, circostanza che ulteriormente depone per la riconducibilità dell’operazione alla sua condotta negligente.
Non emergono infine indici di anomalia idonei a configurare una responsabilità concorrente dell’intermediario: si tratta di un singolo bonifico eseguito da un dispositivo storico della cliente, senza caratteristiche di macroscopica irregolarità rispetto alla normale operatività del conto. Il ricorso, pertanto, non è accolto.
Nota della Redazione
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