Assegno circolare contraffatto e responsabilità della banca negoziatrice per il bene emissione telefonico (ABF Collegio di Roma n. 308 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La diligenza della banca negoziatrice nel controllo della genuinità di un assegno circolare va valutata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., commisurandola a quella dell’accorto banchiere, e comprende un esame del titolo a vista non superficiale, con onere sull’intermediario di provare la non rilevabilità ictu oculi della falsificazione. La banca può rifiutare o declinare la verifica di bene emissione; se tuttavia presta l’assistenza al portatore, deve richiedere la conferma per iscritto e non solo telefonicamente, altrimenti risponde del legittimo affidamento ingenerato nel cliente. In tal caso, ove il venditore si sia spogliato del bene confidando nella dichiarazione di bene emissione, la banca è tenuta al pagamento del valore facciale del titolo. La rivalutazione monetaria è esclusa, trattandosi di obbligazione pecuniaria soggetta al principio nominalistico.

Il Fatto

Il ricorrente, contitolare di un conto presso l’intermediario, mette in vendita un’autovettura di pregio su un portale specializzato. Dopo trattative avviate tramite messaggistica, conclude la vendita e riceve in pagamento un assegno circolare di importo corrispondente al prezzo pattuito. Prima della formalizzazione, venditore e acquirente si recano presso una filiale della resistente per chiedere la verifica di bene emissione del titolo, emesso da altro intermediario. Un impiegato contatta telefonicamente la presunta banca emittente, al numero fornito dall’acquirente, e conferma la genuinità del titolo.

Il giorno successivo l’assegno viene stornato perché contraffatto. Il ricorrente sporge denuncia e chiede all’Arbitro la restituzione dell’importo facciale, oltre rivalutazione e spese di assistenza. La banca eccepisce l’inammissibilità per litispendenza con il procedimento penale e, nel merito, sostiene di non aver erogato alcuna bene emissione, essendosi trattato di una semplice telefonata di cortesia.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Ai fini della declaratoria per pendenza davanti all’autorità giudiziaria occorre la corrispondenza delle domande sul versante soggettivo e oggettivo. Nel caso di specie l’intermediario non è parte del procedimento penale e la causa petendi è diversa: davanti all’Arbitro si discute della responsabilità dell’intermediario, in sede penale dei reati contestati agli imputati. L’eccezione non coglie nel segno.

Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali: la diligenza nel controllo della genuinità del titolo si misura sull’art. 1176, comma 2, c.c. e sullo standard dell’accorto banchiere, con onere sulla banca di dimostrare che la falsificazione non era rilevabile ictu oculi. Dall’esame della copia dell’assegno emergono incongruenze evidenti: la firma di traenza riporta la sola sigla senza la completa denominazione sociale, la filiale emittente indicata è inesistente e rispetto agli standard della Circolare ABI n. 5 del 22 marzo 2016 compaiono linee in calce allo spazio del beneficiario, assenti nel modello fac-simile. Anche il QR code non risulta centrato rispetto al modello dell’emittente.

La falsità, dunque, non poteva sfuggire a un attento esame dell’incaricato: il Collegio ravvisa una grave responsabilità della resistente per violazione degli obblighi di diligenza professionale.

Sul secondo profilo, la banca può validamente rifiutarsi di verificare la bene emissione o declinarne la responsabilità. Se però presta assistenza al portatore, deve richiedere la conferma per iscritto e non solo telefonicamente, altrimenti risponde dell’affidamento ingenerato. Il Collegio richiama il precedente del Collegio di Coordinamento n. 20978/2020: la banca che ha ingenerato l’affidamento è tenuta al pagamento del valore facciale del titolo. La documentazione della compravendita e del passaggio di proprietà è stata prodotta, sicché le istanze sono accolte.

Il Collegio condanna l’intermediario al pagamento di euro 85.000,00, oltre interessi legali dalla richiesta, e di euro 300,00 per spese di assistenza professionale. La rivalutazione monetaria è esclusa in forza del principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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