Bonifico disposto dopo raggiro: operazione autorizzata e rischio a carico del pagatore (ABF Collegio di Palermo n. 3934 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel servizio di pagamento, l’operazione si intende non autorizzata solo quando sia eseguita in assenza del consenso del pagatore. Il bonifico disposto personalmente dal cliente, ancorché indotto da raggiro, minaccia o pressione psicologica di un terzo, resta operazione autorizzata e correttamente autenticata ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 11/2010. Il vizio del consenso è inopponibile all’intermediario, estraneo al rapporto coercitivo e non in grado di percepire lo stato psicologico del cliente al momento dell’ordine. All’intermediario non è imposto un obbligo generalizzato di monitoraggio ex ante delle disposizioni, salvo che sussistano evidenti indici di anomalia.
Il Fatto
Il ricorrente espone di avere eseguito due bonifici, uno di € 1.000,00 e uno di € 4.278,63, a favore di soggetti che ne avevano carpito il consenso in modo fraudolento. Per il primo l’intermediario aveva attivato presidi antifrode e richiesto una conferma aggiuntiva; per il secondo, di importo maggiore e con il medesimo schema operativo, nessun alert era stato attivato. Il ricorrente deduce di avere disposto il secondo bonifico in uno stato di coercizione psicologica e ritiene che la banca avrebbe dovuto richiedere una ulteriore autorizzazione, come in occasione del primo pagamento.
Esperito infruttuosamente il reclamo, chiede il rimborso di € 4.278,63 oltre interessi e spese. L’intermediario contesta il ricorso: le disposizioni sono state autorizzate dal cliente e non rientrano tra le operazioni non autorizzate ex art. 10 d.lgs. n. 11/2010; la banca non è tenuta a monitorare le operazioni. Precisa di avere dato seguito, su richiesta del cliente, alla procedura di richiamo del bonifico, non andata a buon fine per rifiuto del PSP di destinazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda sulla base della corrispondenza tra il ricorrente e i frodatori. Da essa emerge che il ricorrente ha seguito le istruzioni di un sedicente consulente finanziario, il quale gli aveva rappresentato che il pagamento sarebbe stato necessario per evitare di essere citato in giudizio dalla Nasdaq per questioni di investimento. Il bonifico, dunque, è stato materialmente e personalmente eseguito dal ricorrente, ancorché a seguito del raggiro denunciato.
Da qui la qualificazione giuridica centrale: il cliente ha comunque prestato il proprio consenso all’esecuzione dell’operazione, che va quindi ritenuta autorizzata e correttamente autenticata. Richiamando l’art. 5 del d.lgs. n. 11/2010, il Collegio osserva che è da intendersi non autorizzata l’operazione effettuata in assenza del consenso del pagatore; consenso che nella specie è stato prestato, seppure per effetto del raggiro. Ne deriva l’inapplicabilità del regime di responsabilità rafforzata previsto dal d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 in attuazione della direttiva 2015/2366/UE (PSD II).
Il Collegio affronta poi la dedotta coercizione. La ritiene astrattamente rilevante nei rapporti tra il ricorrente e l’autore del raggiro, ma inopponibile all’intermediario, il quale, estraneo al rapporto coercitivo, non poteva rilevare il vizio del consenso né l’alterazione dello stato psicofisico che avrebbe indotto il cliente a disporre il pagamento. Alla banca non è predicabile un obbligo di monitoraggio ex ante che la costringesse a impedire l’esecuzione, in assenza di evidenti indici di anomalia, nella specie insussistenti.
Quanto all’argomento del ricorrente sulla mancata richiesta di conferma aggiuntiva per il secondo bonifico, il Collegio lo ritiene irrilevante. Il primo pagamento era avvenuto cinquanta giorni prima; semmai, osserva, può costituire indice di anomalia non la distanziata ma la ravvicinata esecuzione di più operazioni verso il medesimo soggetto. Infine, è incontestato che l’intermediario abbia attivato la procedura di recall su richiesta del cliente.
Alla luce di ciò, non può essere imputata all’intermediario la responsabilità di avere causato, concorso, evitato o agevolato l’azione fraudolenta. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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