Segnalazioni ai SIC e in Centrale Rischi (ABF Collegio di Bologna n. 23 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità formale delle segnalazioni pregiudizievoli ai sistemi di informazione creditizia presuppone il preavviso al debitore, il cui onere probatorio grava sull’intermediario. Tale prova è integrata dalla raccomandata consegnata all’indirizzo risultante dal contratto, in presenza di coincidenza tra i riferimenti dello spedizioniere e quelli della comunicazione. Ai fini della segnalazione alla Centrale dei Rischi, l’art. 125, comma 3, T.U.B. non costituisce presupposto di legittimità, ma obbligo di trasparenza: la sua violazione può fondare soltanto la tutela risarcitoria. Il presupposto sostanziale della segnalazione a sofferenza sussiste quando lo sconfinamento oltre il fido si protrae nel tempo senza rientri, neppure parziali.
Il Fatto
Il ricorrente contesta le segnalazioni negative effettuate dall’intermediario nei sistemi CRIF, CTC ed Experian, lamentando la mancanza del preavviso prescritto, l’assenza di adeguata informativa sul trattamento dei dati e l’illegittima appostazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi, non essendovi i presupposti per tale qualificazione. Chiede la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno all’immagine quantificato in euro 5.000.
L’intermediario ricostruisce la vicenda: su un conto corrente assistito da fido di euro 1.000,00 si era registrato, a partire dal 10.07.2020, uno sconfino extra fido mai sanato. Dopo la revoca del fido, comunicata il 17.02.2021, la banca riferisce di aver inviato il preavviso di segnalazione, di aver cancellato le segnalazioni relative all’extra fido per il periodo 31.03.2020-31.03.2021 in CRIF ed Experian e di aver mantenuto la segnalazione a sofferenza, cessata a settembre 2024 con la messa a perdita della posizione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio restringe l’esame alla segnalazione in CRIF, unica documentata: il ricorrente produce solo uno stralcio di visura, senza evidenze sulle altre banche dati, e non contesta la cancellazione delle segnalazioni relative all’extra fido, sì che il suo interesse risulta soddisfatto per quella parte.
Sul preavviso, il Collegio applica l’orientamento consolidato: è onere dell’intermediario provare l’avviso tempestivo, da inviare almeno quindici giorni prima della segnalazione a debitori e garanti (richiamate Collegio di Coordinamento n. 3089/2012, Collegio di Roma n. 7314/2016, Collegio di Bari n. 21116/2021 e Collegio di Bologna n. 18731/2020). L’intermediario produce la lettera di preavviso spedita con raccomandata e la copia del contratto di conto corrente, ove l’indirizzo di residenza coincide con quello indicato nella raccomandata. Per costante orientamento, tale documentazione è idonea a provare la ricezione del preavviso, essendovi coincidenza tra i riferimenti numerici delle attestazioni dello spedizioniere e quelli riportati sulla comunicazione. La segnalazione risulta dunque correttamente effettuata sotto il profilo formale.
Quanto alla Centrale dei Rischi, il ricorrente deduce la mancanza dell’informativa preventiva ex art. 125 t.u.b. Il Collegio, richiamando la recente decisione n. 4519/2023 del Collegio di Coordinamento, precisa che l’invio dell’informativa di imminente segnalazione non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione, ma adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria. Nel caso concreto la comunicazione inviata ad aprile 2021 integra comunque il presupposto formale.
Quanto al presupposto sostanziale, dalla documentazione prodotta emerge che gli sconfinamenti si sono protratti per mesi senza che il ricorrente abbia mai provveduto al rientro, neppure parziale, né abbia offerto ulteriori evidenze in replica. Il Collegio ritiene pertanto legittima la segnalazione anche sotto il profilo sostanziale e non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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