Porto d’armi e mera elencazione dei parenti pregiudicati non basta il diniego (C.G.A.R.S. n. 366 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di licenza di porto di fucile per uso caccia è illegittimo quando l’amministrazione si limiti alla mera elencazione dei rapporti di parentela o affinità con soggetti pregiudicati, senza approfondimento istruttorio che ne certifichi l’attualità e la rilevanza nel regime di vita complessivo del richiedente. Il giudice amministrativo valuta la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione e la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale, secondo un criterio probabilistico imposto dalla natura preventiva e non sanzionatoria della misura. Sull’amministrazione grava l’onere dell’istruttoria e della prova delle circostanze addotte a base del provvedimento. L’infondatezza di tali elementi integra travisamento dei fatti, figura sintomatica dell’eccesso di potere, e non è sanata dalla mancata contestazione procedimentale da parte dell’interessato.
Il Fatto
Il Questore di Catania respinge l’istanza con cui il richiedente chiedeva la licenza di porto di fucile per uso caccia. Il provvedimento si fonda sulle vicende giudiziarie di alcuni familiari, in gran parte coinvolti in reati di associazione a delinquere di stampo mafioso.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, annulla il diniego in forma semplificata. Il Ministero dell’interno e la Questura appellano, deducendo violazione degli artt. 11 e 43 r.d. n. 773/1931, travisamento dei fatti, carenza di motivazione ed eccesso di potere giurisdizionale. Nel corso del giudizio il ricorrente rappresenta che il successivo provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi è stato a sua volta impugnato, con effetti non ancora stabilizzati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello, precisando in via preliminare che non ricorre l’ipotesi del diniego di rinnovo: il richiedente era già sprovvisto della licenza da qualche anno. La qualificazione dell’atto resta quindi quella del diniego di prima istanza, con i conseguenti oneri motivazionali.
Il punto di partenza è il riparto di giurisdizione. Il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a base della determinazione, in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi. Il sindacato consente non solo di vagliare l’esistenza dei fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale, secondo un criterio probabilistico coerente con la natura preventiva della misura. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 10317 del 2023.
Nel merito, il provvedimento impugnato si limita a un’elencazione dei parenti “sconsigliati”. A fronte di ciò il richiedente oppone di essere incensurato, privo di procedimenti penali in corso, stabilmente inserito nella comunità ove vive e lavora, e di poter contare sul parere favorevole della Stazione dei carabinieri competente, che offre uno spaccato della personalità privo di mende.
Il Collegio costruisce la regola operativa sulla circolare del Ministero dell’interno del 25 novembre 2020 in materia di art. 39 TULPS. La valorizzazione dei rapporti di affinità e parentela trova ratio nel timore che tali soggetti possano esigere aiuto dai congiunti, anche nella fornitura delle armi. Nei casi richiamati dalla circolare i provvedimenti inferivano però l’esistenza di un rapporto di frequentazione anche da controlli e segnalazioni delle Forze di polizia. Al mero elenco deve quindi aggiungersi un approfondimento istruttorio che certifichi attualità e rilevanza dei rapporti nel regime di vita del destinatario. La stessa circolare richiama CGARS n. 809 del 2020, sull’obbligo di congrua istruttoria a supporto della motivazione, e il Collegio cita CGARS n. 1108 del 2021: spetta all’Autorità di p.s. verificare completezza ed esattezza degli elementi fattuali del percorso valutativo.
Applicando questi principi, la decisione di primo grado non merita censura. Anche le doglianze in appello si limitano a puntualizzare la gravità dei precedenti penali e di polizia dei parenti, ma non indicano le circostanze di fatto che renderebbero il richiedente pericoloso o capace di abusi proprio in ragione di quei rapporti. L’amministrazione dovrà riesercitare il potere con nuovo esame della posizione, valutando l’affidabilità personale in materia di armi. Le spese del secondo grado sono compensate.
Nota della Redazione
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