Bonus docente e ottemperanza al giudicato: commissario ad acta e spese (TAR Lazio n. 16067 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, accertato l’inadempimento dell’amministrazione e decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione al titolo e fissa il termine per provvedervi. L’onere della prova dell’avvenuta esecuzione grava sul debitore, secondo i principi espressi da Cass. n. 13533/2001. I presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono sindacabili in questa sede. In caso di inerzia si nomina commissario ad acta, mentre le penalità di mora presuppongono la perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, con cui è stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro tramite la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero a provvedere all’assegnazione della carta per il valore nominale indicato.

Il Ministero si è costituito con memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti sull’esecuzione. La causa è stata trattata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026 e trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata nelle forme prescritte ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003. Il quadro processuale è dunque completo e consente l’esame del merito esecutivo.

Nel merito, l’amministrazione non ha allegato né documentato alcuna attività esecutiva. Il Collegio richiama i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore, citando Cass. n. 13533/2001: è il debitore a dover dimostrare l’avvenuto adempimento.

Da tale regola deriva l’accoglimento della pretesa. Il diritto del ricorrente è quello riconosciuto dal giudicato e i suoi presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Il Ministero va pertanto condannato a dare esecuzione alla decisione.

Il Collegio dichiara l’obbligo di esecuzione nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di decorso infruttuoso, nomina commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, cui assegna ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine dato all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente.

Quanto alle penalità di mora, il Collegio ritiene non sussistenti allo stato i presupposti, riservando la relativa valutazione a un’eventuale perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su apposita richiesta. Rilevato il notevole contenzioso seriale e l’inerzia persistente dell’amministrazione, dispone l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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