Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Lazio n. 16052 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, unitamente alla persistente inerzia dell’Amministrazione, integra il presupposto per l’accoglimento della domanda. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento e nominando, in caso di infruttuoso decorso, il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dal giorno in cui si verifica l’inottemperanza ai termini assegnati in dispositivo.

Il Fatto

La ricorrente agisce davanti al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione del giudicato costituito da una sentenza emessa in sede di lavoro, pubblicata e successivamente notificata all’Amministrazione. Il titolo esecutivo è ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ma l’Amministrazione non provvede al pagamento delle somme liquidate nel termine legale.

A fronte della persistente inottemperanza, l’interessata propone ricorso chiedendo l’esecuzione della decisione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Con ordinanza istruttoria il Collegio richiede al Ministero una relazione sui fatti di causa; l’Amministrazione non deposita alcun atto. All’udienza il ricorso è trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la domanda come ricorso per ottemperanza e ne verifica i presupposti. Il titolo esecutivo risulta ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione intimata; dalla notificazione è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Risulta per tabulas che l’Amministrazione non abbia proceduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del provvedimento giurisdizionale. L’inerzia, non giustificata da alcuna difesa nel merito, fonda l’obbligo di dare esecuzione al giudicato.

Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire il titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di infruttuoso decorso del termine nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente per la materia, il quale provvederà nel termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente.

Sulla richiesta di astreintes, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Le penalità sono però fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati in dispositivo, con commisurazione, per espressa previsione normativa, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il dispositivo accoglie il ricorso nei termini e limiti della motivazione e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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