Divieto di cartelloni non giustificato da futura riclassificazione della strada (TAR Sardegna n. 306 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari è illegittimo per difetto di motivazione quando si fonda sulla mera intenzione, genericamente annunciata e priva di indicazione di modalità e tempistiche, di riclassificare la strada da tipo "C" a tipo "B". La circostanza che l’arteria sia attualmente classificata come strada secondaria, compatibile con le installazioni richieste, preclude il richiamo all’art. 23, comma 7, del Codice della Strada, che vieta la pubblicità solo lungo itinerari internazionali, autostrade e strade extraurbane principali. L’amministrazione può tutelare il contrapposto interesse pubblico mediante il rilascio di autorizzazioni temporanee e risolutivamente condizionate alla conclusione del procedimento di riqualificazione, ovvero procedendo alla revoca una volta concluso. Analogamente, l’esigenza di installare segnaletica stradale non giustifica un diniego generalizzato, dovendo l’ente indicare i tratti interessati e, se del caso, vietare l’installazione solo in quelli.

Il Fatto

La ricorrente, società attiva nella produzione e installazione di impianti pubblicitari, ha presentato ad ANAS S.p.A. dieci distinte richieste di autorizzazione per altrettanti cartelloni lungo la SS 291 Var Della Nurra. Con nota del 29 settembre 2022 ANAS ha preannunciato l’esito negativo delle istanze, richiamando gli artt. 134 e 136 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada e osservando che l’arteria era di prossima classificazione a strada di tipo "B", per la quale l’art. 23, comma 7, del Codice della Strada vieta ogni forma di pubblicità.

Dopo le controdeduzioni della società e un sollecito, il 27 aprile 2023 ANAS ha respinto definitivamente le istanze, ribadendo che, pur risultando la strada classificata di tipo "C", la stessa era "a tutti gli effetti assimilabile al tipo B" essendo in fase istruttoria la procedura di riclassificazione e l’adeguamento della segnaletica. La società ha impugnato i dieci provvedimenti davanti al TAR Sardegna, deducendo violazione degli artt. 23 e seguenti del Codice della Strada e del Regolamento, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le censure e le ritiene fondate. Il nucleo della decisione è il difetto di motivazione degli atti impugnati, che poggiano sulla preannunciata procedura di riqualificazione della strada da tipo "C" a tipo "B". Tale richiamo, osserva il giudice, non elimina il dato di fatto che i dinieghi non trovano alcun fondamento nella condizione in cui versa attualmente l’arteria, classificata come strada secondaria e dunque pienamente compatibile con le installazioni proposte.

Il TAR esclude che una mera intenzione possa assumere rilievo giuridico, tanto più quando sia solo genericamente annunciata, senza alcuna indicazione di modalità e tempistiche concrete. Sul punto richiama due precedenti: TAR Lombardia – Milano n. 1118 del 2006, secondo cui non si può rigettare l’istanza in attesa della razionalizzazione degli impianti sul territorio, risolvendosi tale scelta in una proroga della sospensione dell’esercizio del potere autorizzatorio oltre i limiti di legge; e TAR Bari n. 245 del 2021, secondo cui la mancanza degli strumenti regolatori non è ragione sufficiente a negare l’autorizzazione, non potendo comprimersi il diritto di iniziativa economica privata costituzionalmente garantito.

Il Collegio individua una modalità di composizione degli interessi: ANAS ben potrebbe risolutivamente condizionare le autorizzazioni alla conclusione del procedimento di riqualificazione o, in alternativa, procedere alla revoca una volta concluso il procedimento stesso. La tutela dell’interesse pubblico può dunque realizzarsi attraverso il rilascio di titoli temporanei, senza sacrificare in via definitiva l’attività d’impresa.

Quanto all’argomentazione difensiva secondo cui sono in corso lavori di installazione della cartellonistica stradale, i quali potrebbero essere ostacolati dagli impianti pubblicitari, il TAR la ritiene non decisiva. Ove così fosse, ANAS dovrebbe indicare con precisione i tratti di strada interessati e, se del caso, proibire solo in questi l’installazione dei cartelloni, proponendo laddove possibile congrui spostamenti. Il diniego generalizzato è quindi illegittimo.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati. ANAS S.p.A. dovrà riesaminare le istanze alla luce dei principi esposti, assumendo decisioni adeguatamente motivate. Le spese di lite sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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