Silenzio sull’accesso all’accoglienza dei richiedenti asilo e sopravvenuta improcedibilità (TAR Campania n. 2558 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione di un ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di ammissione al circuito di accoglienza per richiedenti protezione internazionale resta subordinata all’attualità dell’interesse alla decisione. L’adozione del provvedimento prefettizio che esita il procedimento, anche in esito all’accoglimento della domanda cautelare, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso. Il giudice amministrativo definisce la controversia in rito, senza esaminare il merito delle censure sul silenzio, e compensa le spese in ragione della sopravvenienza. L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, se carente della documentazione prescritta, non può essere definita unitamente al ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, aveva presentato il 20 novembre 2024 istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dal D.Lgs. n. 142 del 2015, chiedendo l’inserimento in un centro governativo di prima accoglienza. Non avendo ricevuto riscontro, ha proposto ricorso avverso il silenzio, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e delle disposizioni degli articoli 1, comma 2, 9, 11, 14 e 17 del D.Lgs. n. 142 del 2015, oltre che dell’art. 1-sexies del D.L. n. 416 del 1989.

La domanda cautelare era stata accolta con ordinanza n. 20 del 2025, nei limiti della sussistenza dei presupposti richiesti dalla direttiva 2013/33/UE. In esecuzione della misura il ricorrente era stato accolto in un CAS della provincia di Benevento. La Prefettura ha poi comunicato l’esito negativo dell’istanza, ritenendo insussistenti le condizioni per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il procedimento amministrativo ha trovato conclusione con l’atto prefettizio, richiamato nella relazione prot. n. 0006718 del 24.01.2025. L’amministrazione ha fondato il diniego su due rilievi: l’allontanamento dal centro di prima destinazione, che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 142 del 2015 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza; e la presentazione della domanda di protezione internazionale decorsi novanta giorni dall’ingresso, termine fissato dall’art. 15-quinquies del D.L. n. 45/2024.

Il Tribunale non esamina nel merito le censure articolate sul silenzio. La sopravvenuta adozione del provvedimento esplicito priva il ricorso del suo oggetto, facendo venir meno l’interesse del ricorrente a una pronuncia sul silenzio stesso. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

La definizione in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, non ravvisandosi soccombenza sostanziale.

Quanto all’istanza di patrocinio a spese dello stato, il Collegio ne rileva la carenza documentale: manca il tesserino del codice fiscale o il certificato di attribuzione; manca la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2023, o la certificazione dell’Agenzia delle Entrate; manca l’attestazione consolare richiesta dall’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, o la giustificazione della sua impossibilità. L’istanza resta pertanto non definita.

Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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