Comuni confinanti esclusi dalla conferenza di servizi della PAS biometano (Cons. Stato n. 5219 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto alimentato a biomasse, l’art. 6, comma 9-ter, d.lgs. n. 28/2011 individua quali comuni “interessati” soltanto quelli nel cui territorio l’impianto sarà realizzato, perché solo in tal caso essi versano in posizione identica e giustificano una competenza congiunta. I comuni confinanti non rientrano tra i soggetti da convocare nella conferenza di servizi ex art. 14 legge n. 241/1990: non sono destinatari del provvedimento, né amministrazioni legislative preposte al rilascio di atti di assenso, né controinteressati, tale essendo solo il titolare di un interesse speculare a quello dell’istante. Gli effetti riflessi, come l’incremento del traffico o le emissioni odorigene, fondano l’interesse ad agire ma non un interesse procedimentale. La conferenza può chiudersi prima della scadenza dei termini dell’art. 14-bis legge n. 241/1990, purché le amministrazioni si siano espresse; la richiesta istruttoria tardiva non sospende il procedimento e l’assenso condizionato a prescrizioni non sostanziali consente la determinazione positiva.
Il Fatto
La vicenda riguarda un impianto a biogas per la produzione di biometano, da realizzarsi nel territorio di un comune, a circa 330 metri dal confine con un altro comune. L’amministrazione procedente avviava la procedura abilitativa semplificata e concludeva la conferenza di servizi con determinazione positiva e prescrizioni; il consorzio di bonifica rilasciava poi il nulla-osta idraulico.
Il comune confinante impugnava davanti al TAR Veneto la determinazione conclusiva e il parere idraulico, dolendosi della propria esclusione dalla conferenza, della mancanza di alcuni atti di assenso e di criticità progettuali. Il TAR respingeva ricorso e motivi aggiunti. Proponeva appello il comune soccombente, con undici motivi e un motivo aggiunto; resistevano il comune procedente, la società titolare e il consorzio, che spiegava appello incidentale sull’ammissibilità delle impugnative.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal principio della ragione più liquida e affronta subito l’appello principale, giudicandolo infondato e assorbendo le eccezioni di inammissibilità; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile.
Sul primo motivo, la Sezione interpreta l’art. 6, comma 9-ter, d.lgs. n. 28/2011: i comuni “interessati”, ai quali va presentata l’istanza, sono solo quelli su cui insiste l’impianto, perché solo allora si configura una competenza congiunta. Quanto alla conferenza di servizi, l’art. 14 legge n. 241/1990 impone di convocare le amministrazioni preposte al rilascio degli assensi e i soggetti dell’art. 7. Il comune confinante non è destinatario del provvedimento, non vanta competenze specialistiche e non è controinteressato, non essendovi interesse speculare. Il collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 6027 del 2025 e, sul concetto di controinteressato, Cons. Stato, Sez. IV, n. 4736 del 2018 e n. 622 del 2023. Nessuna contraddizione con la sentenza appellata: distinto è l’interesse ad agire, riconosciuto a chi subisce pregiudizio, dall’interesse procedimentale.
Quanto alla chiusura anticipata della conferenza, i termini dell’art. 14-bis, comma 2, legge n. 241/1990 sono acceleratori e non impediscono la determinazione anticipata, purché le amministrazioni si siano espresse. La richiesta istruttoria del consorzio era tardiva rispetto al termine perentorio dell’art. 14-bis, comma 2, lett. b); l’ente aveva comunque espresso un assenso condizionato a prescrizioni, recepito ai sensi dell’art. 14, comma 5, legge n. 241/1990. Il nulla-osta successivo è verifica delle prescrizioni, non assenso tardivo. Risulta così irrilevante l’allegato sviamento di potere.
Le censure su autorizzazione alle emissioni, scarichi, distanze, odori, varianti progettuali, antincendio e viabilità sono respinte: in parte nuove ex art. 104 cod. proc. amm., in parte smentite dalla documentazione. La Corte esclude che la “uscita di troppo pieno” integri uno scarico ex art. 74, comma 1, lett. ff), cod. amb.; ritiene le emissioni odorigene entro il limite di 4 ouE/m3 per le aree industriali; conferma l’irrilevanza del mero spostamento dell’impianto sulla prevenzione incendi ex art. 4, comma 6, d.P.R. n. 151/2011.
Il motivo aggiunto, sul frazionamento dell’opera di connessione elettrica, è infondato: il progetto era completo ab origine, con trasporto del biometano tramite carri bombolai, e l’immissione diretta in rete costituiva mera eventualità. Resta fermo il principio tempus regit actum.
Nota della Redazione
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