Borsa di studio non è contratto flessibile per la stabilizzazione (Cons. Stato n. 914 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali riservate di cui all’art. 20, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 75/2017, ciò che rileva non è il servizio in sé e le sue caratteristiche, ma la tipologia di contratto in base al quale l’attività è stata espletata. La titolarità di una borsa di studio non integra la nozione di contratto di lavoro flessibile, poiché la borsa ha finalità essenzialmente formativa, difetta del requisito della corrispettività e non è annoverata tra le forme contrattuali disciplinate dal d.lgs. n. 81/2015. Resta salva la possibilità di riqualificare in concreto il rapporto, ma solo ove risultino provati gli ordinari indici sintomatici della subordinazione o della parasubordinazione; l’assegnazione di postazione, badge, orari e coordinamento da parte del responsabile costituisce evenienza fisiologica e non dimostra di per sé l’esistenza di un rapporto di lavoro.
Il Fatto
Una dirigente statistica, titolare di una borsa di studio presso la farmacia aziendale di una ASL, presentava domanda alla procedura di stabilizzazione indetta dall’Azienda ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 75/2017, dichiarando di aver prestato servizio, con tale titolo, in più periodi a partire dal 2011.
L’Amministrazione la escludeva con delibera, ritenendo non computabili le borse di studio. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione e accoglieva il ricorso, leggendo la nozione di contratto di lavoro flessibile in senso ampio, coerente con il favor partecipationis. La ASL proponeva appello, deducendo anche l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. La ritiene ammissibile, perché l’art. 104 c.p.a. vieta in appello solo le nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, mentre l’interesse ad agire è scrutinabile d’ufficio. Nel merito la reputa però infondata: la ricorrente aveva concorso per il profilo di tecnico statistico e, per quel profilo, nessuna graduatoria era stata approvata dopo la sua esclusione. Non esisteva dunque alcun atto lesivo ulteriore da impugnare.
Passando al merito, il Consiglio di Stato individua la questione nell’ambito applicativo della locuzione contratto di lavoro flessibile. La formula, priva di definizione normativa, ricomprende le forme contrattuali disciplinate dal d.lgs. n. 81/2015 richiamato dall’art. 36 d.lgs. n. 165/2001; tra queste non figura la borsa di studio, che è un’erogazione economica di sostegno a un percorso formativo, priva del carattere di corrispettivo e del vincolo di subordinazione.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento del plesso, secondo cui la norma attribuisce rilievo decisivo al contratto e alla sua tipologia: la borsa di studio non dà luogo né a rapporto di pubblico impiego né a lavoro autonomo, avendo finalità formativa in cui l’esecuzione di prestazioni assume carattere recessivo. La sentenza di questa Sezione n. 5013 del 2022 è distinta, perché riguardava un difetto di motivazione del provvedimento di esclusione.
Il Consiglio di Stato affronta poi il profilo della riqualificazione del rapporto per come concretamente eseguito, valutabile ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a. senza efficacia di giudicato. Gli indici allegati — postazione, computer, badge, orari predeterminati, direttive del responsabile — non trovano conferma in atti: le borse erano finanziate da terzi e corrispondevano alle attività effettivamente svolte, mentre le ulteriori mansioni dedotte non hanno avuto riscontro. Tali elementi sono fisiologici e non provano l’assoggettamento ai poteri datoriali, come chiarito dalla giurisprudenza del giudice del lavoro richiamata.
L’appello è quindi accolto e il ricorso introduttivo respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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