Esclusione per illecito professionale del socio sovrano e self cleaning tardivo (Cons. Stato n. 916 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante può desumere un illecito professionale dell’operatore economico anche da provvedimenti cautelari personali e dal decreto di giudizio immediato a carico del socio sovrano, senza violare il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., poiché tali atti non operano in via automatica ma costituiscono elementi di prova valutati in contraddittorio. La qualificazione del socio di maggioranza come amministratore di fatto può fondarsi sul dominio dell’assemblea e sul potere di nomina degli amministratori, secondo il principio del contagio tra la posizione del soggetto influente e l’affidabilità della società. Le misure di self cleaning adottate solo dopo l’avvio dell’istruttoria e in pendenza della gara non segnano una reale discontinuità gestionale. Il seggio di gara può svolgere la verifica della documentazione amministrativa e proporre l’esclusione al RUP, che la adotta motivando anche per relationem.

Il Fatto

La Banca d’Italia indice una procedura aperta per il servizio di assistenza e gestione dei traslochi del personale, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e inversione procedimentale. Una società si colloca prima in graduatoria provvisoria. Nella busta amministrativa la stessa rende una nota informativa con cui dichiara un’indagine penale per reati di corruzione, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e fatture per operazioni inesistenti, l’applicazione di misure cautelari personali al proprio amministratore unico e socio maggioritario e un procedimento a proprio carico ex d.lgs. n. 231/2001.

All’esito di tre richieste di chiarimenti, il seggio di gara propone l’esclusione e il RUP la dispone. Il TAR Lazio respinge il ricorso con la sentenza n. 13575 del 2025. La società appella chiedendo la riforma e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio esclude il difetto di competenza. L’art. 7 del disciplinare affida al seggio l’apertura della busta amministrativa e la verifica di regolarità, estendendo i poteri alla possibilità di effettuare approfondimenti e acquisire integrazioni. Il seggio si è quindi limitato a svolgere la valutazione conferitagli e a formulare una mera proposta, sottoscritta in calce anche dal responsabile di fase e dal Capo del Servizio Appalti, senza adottare alcun provvedimento.

Il RUP, titolare del potere ex art. 7, lett. d), All. I.2 d.lgs. n. 36/2023, ha condiviso gli esiti e la motivazione, riportandola integralmente. La motivazione per relationem è ammessa dall’art. 3 legge n. 241/1990 e, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato n. 10044 del 2022, n. 6169 del 2018, n. 1513 del 2025), rende il provvedimento esaustivo quando è preceduto da esaurienti atti istruttori.

Quanto alla presunzione di non colpevolezza, la Corte osserva che l’art. 96, comma 10, lett. c), n. 1 e l’art. 98, comma 6, lett. g), d.lgs. n. 36/2023 attribuiscono rilievo ai provvedimenti cautelari e al decreto che dispone il giudizio. Non si tratta di sanzione anticipata, ma di misure preventive a tutela degli interessi dell’amministrazione: l’atto giudiziario rileva solo come elemento da cui desumere l’inidoneità dei fatti a incidere sull’affidabilità, all’esito di istruttoria in contraddittorio. L’eccezione di incostituzionalità è quindi manifestamente infondata.

La dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano non elimina il quadro indiziario: per art. 26 cod. proc. pen. l’inosservanza delle norme sulla competenza non produce l’inefficacia delle prove, e la revoca della misura per il venir meno delle sole esigenze cautelari conferma i gravi indizi. Quanto al self cleaning, la Corte rileva l’atteggiamento reticente della società, che ha omesso di comunicare i provvedimenti di rigetto delle istanze al G.I.P., e l’insoddisfacenza delle misure: la nomina del figlio dell’imputato, già institore e socio, e la riduzione dei membri del consiglio, con esclusione dell’organo sindacale, non segnano alcuna cesura.

La qualifica di amministratore di fatto del socio titolare del 70% delle quote è sostenuta dal ruolo di socio sovrano, secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. civ. n. 4532 del 1998), e dal principio del contagio (Cons. Stato n. 6866 del 2018, n. 3507 del 2020). Il sindacato sul giudizio discrezionale della stazione appaltante resta nei limiti della macroscopica illegittimità. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 26 c.p.p.

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