Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la carta docente (TAR Toscana n. 1816 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato che il titolo giudiziale non risulta eseguito, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione debitrice di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine fissato in motivazione. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente competente, con facoltà di delega. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario e liquidazione contenuta per il carattere seriale della controversia.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, con sentenza n. 42 del 24 gennaio 2024, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle annualità in cui il beneficio era stato omesso, oltre interessi.

La sentenza è passata in giudicato il 24.07.2024, come attestato dalla cancelleria. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e rimasta ineseguita la condanna, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta l’esecuzione del titolo della cui ottemperanza si tratta. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi, analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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