Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 2192 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorrente assolve l’onere probatorio con la deduzione del titolo esecutivo passato in giudicato e del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996; incombe invece sull’amministrazione provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, ai sensi dell’art. 2697 c.c. L’inerzia non giustificata integra inadempimento e legittima la nomina del commissario ad acta. Il commissario scelto tra i dirigenti dello stesso Ministero non ha diritto ad alcun compenso, per l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Le spese di precetto non sono dovute, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è frutto di libera scelta del creditore.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2937/2024, ha accertato il diritto del ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per un valore complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori.
La sentenza è stata notificata e non impugnata, con passaggio in giudicato attestato in atti. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha però adottato alcun atto esecutivo. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la ritualità del ricorso: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata dall’art. 114 c.p.a. Superati questi passaggi, il giudizio può essere deciso nel merito.
Il nodo è l’onere della prova. Il TAR applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Il ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, cioè la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo quanto richiede l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Spettava quindi all’amministrazione provare l’inefficacia di quel titolo o il sopravvenire di condizioni ostative. L’ente non ha allegato alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione. Restano invece fuori le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza risponde a una scelta libera del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente del competente Ufficio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, che darà corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da una giurisprudenza amministrativa consolidata richiamata nel provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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