Budget integrativo alle strutture accreditate tra vincoli regionali e discrezionalità (TAR Sicilia n. 2885 del 20.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fase di determinazione del budget tra azienda sanitaria e struttura accreditata non integra una libera contrattazione privatistica tra operatori di un mercato concorrenziale. Essa costituisce ripartizione di risorse pubbliche vincolate ai trasferimenti regionali e ai criteri fissati a livello regionale per la tutela del diritto alla salute. Ne deriva che l’azienda sanitaria non può discostarsi dalle direttive dei decreti di quantificazione degli aggregati per assegnare budget maggiorati o personalizzati secondo metodi non approvati dall’amministrazione regionale. Le censure che investono gli aspetti vincolati del contratto, senza impugnare i decreti regionali presupposti, sono inammissibili. L’impiego del fondo perequativo costituisce scelta ampiamente discrezionale dell’amministrazione.
Il Fatto
Le ricorrenti sono strutture specialistiche accreditate con il servizio sanitario regionale. Con ricorso al TAR Sicilia hanno impugnato i contratti integrativi sottoscritti l’1.06.2020 con l’A.s.p. di Messina, con i quali, in attuazione dell’art. 8 del D.A. n. 2087/2018, è stato assegnato un budget integrativo per le prestazioni erogate in misura eccedente il quantitativo fissato dal budget ordinario. Hanno impugnato altresì la deliberazione aziendale n. 1806/D4 del 02.07.2020, di presa d’atto dei contratti di extra budget per il 2019.
Le strutture deducono che l’istruttoria sarebbe stata svolta in modo autoritativo, con la stipula di contratti iniqui e illegittimi, senza considerare l’effettivo fabbisogno del territorio e riconoscendo solo una retribuzione parziale dell’extra budget maturato. Sostengono che l’azienda avrebbe dovuto attingere al fondo perequativo e non alle risorse di cui all’art. 8 del D.A. n. 2087/2018, con conseguente illegittimità derivata dagli atti presupposti. Resistono l’Assessorato regionale alla Salute e l’A.s.p., che eccepisce inammissibilità e irricevibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni dell’azienda, essendo il ricorso infondato in conformità ad analoghi precedenti del giudice amministrativo, tra cui il T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 20 giugno 2024, n. 2293. Le prime quattro censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono dichiarate inammissibili.
Esse investono il contratto budget e non i decreti regionali di quantificazione degli aggregati, e riguardano aspetti vincolati del contratto stesso. Il Tribunale richiama il principio secondo cui la contrattazione tra azienda e soggetto privato, in ragione del necessario rispetto delle direttive regionali e dei vincoli di bilancio, non è assimilabile a una libera contrattazione privatistica. Essa va ricondotta alla ripartizione delle risorse disponibili sulla base dei trasferimenti regionali, nel rispetto dei criteri fissati a livello regionale e dei limiti organizzativi e finanziari esistenti.
Ne consegue che non rientra nei poteri dell’azienda sanitaria discostarsi dalle direttive dei decreti di quantificazione per addivenire ad assegnazioni di budget maggiorate o personalizzate, fondate su metodi applicativi e valutativi non approvati dall’amministrazione regionale. Il Collegio richiama sul punto il Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sez. Giur., 17 luglio 2023, n. 438.
Il quinto e il sesto motivo, con cui si lamenta la remunerazione una tantum delle prestazioni eccedenti e l’impiego delle risorse di cui all’art. 8 del D.A. n. 2087/2018 anziché del fondo perequativo, sono dichiarati infondati. L’uso del fondo perequativo è ampiamente discrezionale ed è funzionale a porre fine a cause pendenti e a evitare maggiori esborsi, come affermato dal T.a.r. Sicilia, Catania, sent. n. 876/2024. L’istanza istruttoria, di natura esplorativa, non è accolta per la manifesta infondatezza del ricorso.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle resistenti amministrazioni.
Nota della Redazione
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