Divieto di detenzione armi motivato da ragioni nuove rispetto all’avvio del procedimento (TAR Sicilia n. 2781 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di divieto di detenzione di armi, di natura precauzionale e preventiva, non sussiste un obbligo generale di comunicare l’avvio del procedimento al destinatario. Ove però l’Amministrazione scelga di instaurare il contraddittorio, la determinazione conclusiva non deve presentare una corrispondenza perfetta con la comunicazione di avvio, ben potendo l’autorità precisare meglio le proprie posizioni. Tale facoltà non è invocabile quando l’atto definitivo venga fondato su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale e che abbiano impedito alla parte di esprimere compiutamente la propria posizione. La lesione del diritto alla effettiva partecipazione procedimentale non è meramente formale quando il provvedimento abbia natura discrezionale e l’interessato alleghi argomenti specifici che avrebbe potuto introdurre in sede procedimentale.

Il Fatto

Il ricorrente, da lungo tempo detentore di fucili regolarmente denunciati e custoditi presso l’abitazione paterna, riceveva dalla Prefettura una comunicazione di avvio del procedimento di divieto di detenzione armi. Le ragioni ostative indicate erano la pendenza di un procedimento penale per ricettazione, una denuncia risalente per detenzione di una carabina ad aria compressa e un precedente decreto prefettizio poi revocato.

Intervenuta l’assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto, divenuta irrevocabile, il ricorrente depositava memorie difensive e istanze di archiviazione. La Prefettura adottava comunque il decreto di divieto, fondandolo però sulla circostanza della detenzione delle armi presso l’azienda di famiglia e sul rischio di apprensione da parte del padre, gravato da precedenti penali. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo difetto di motivazione e violazione del diritto di partecipazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene assorbente il secondo motivo, relativo alla violazione del diritto all’effettiva partecipazione procedimentale. In via preliminare osserva che il divieto di detenzione armi, per la sua natura precauzionale, non impone di comunicare l’avvio del procedimento. Nel caso concreto, tuttavia, l’autorità prefettizia aveva scelto di instaurare il contraddittorio, e la tempistica lo consentiva pienamente: il provvedimento conclusivo era stato adottato quasi due anni dopo l’avvio, mentre le armi erano già state ritirate in via cautelare.

La comunicazione di avvio indicava quali ragioni ostative la pendenza del procedimento penale, la denuncia del 2002 e il precedente decreto prefettizio revocato. Il decreto impugnato si fondava invece su una circostanza diversa: la detenzione delle armi all’interno dell’azienda di famiglia, dove il padre avrebbe potuto apprenderle e farne uso illegittimo.

Il TAR richiama l’orientamento secondo cui non è necessaria una corrispondenza perfetta tra comunicazione di avvio e determinazione conclusiva. Precisache tale principio non opera quando l’atto definitivo si fondi su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale e che abbiano impedito alla parte di esprimere compiutamente la propria posizione, citando TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 982 del 2023.

Nel caso in esame la divergenza tra i due atti ha impedito il pieno dispiegarsi del contraddittorio. La lesione non è qualificabile come meramente formale, stante la natura discrezionale del provvedimento e l’allegazione di argomenti specifici che il ricorrente avrebbe potuto introdurre in sede procedimentale. Il Collegio sottolinea che il procedimento amministrativo è la sede naturale in cui il contrasto tra pubblica amministrazione e cittadino deve emergere, mentre il ricorso al giudice rappresenta il rimedio per i dissidi non composti, richiamando TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 467 del 2022.

Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento del primo motivo, e il decreto prefettizio è annullato, unitamente alle note endoprocedimentali dei Carabinieri. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese sono compensate, con refusione del contributo unificato a carico della parte resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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