Contratti integrativi con l’Asp vincolati ai decreti regionali di quantificazione (TAR Sicilia n. 2884 del 20.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fase di c.d. contrattazione del budget tra l’azienda sanitaria e la struttura convenzionata non è assimilabile a una libera contrattazione privatistica tra soggetti operanti su un mercato concorrenziale. Essa costituisce piuttosto la ripartizione delle risorse regionali disponibili, da attuarsi nel rispetto dei criteri fissati a livello regionale per garantire la tutela del diritto alla salute entro i limiti organizzativi e finanziari. Ne deriva che non rientra nei poteri dell’azienda sanitaria discostarsi dalle direttive dei decreti di quantificazione degli aggregati per assegnare budget maggiorati o personalizzati sulla base di metodi applicativi non approvati dall’amministrazione regionale. È ampiamente discrezionale l’impiego del fondo perequativo, funzionale a porre fine a cause pendenti ed evitare maggiori esborsi.
Il Fatto
Le ricorrenti, strutture convenzionate del servizio sanitario, impugnano i contratti integrativi sottoscritti con l’Azienda sanitaria provinciale, con i quali, in attuazione del D.A. n. 2087/2018, è stato assegnato un budget integrativo per le prestazioni erogate oltre il quantitativo fissato dal budget ordinario. Deducendo l’illegittimità dell’istruttoria svolta in modo autoritativo dall’Azienda, le strutture lamentano di aver ottenuto solo una retribuzione parziale dell’extra budget maturato e assumono che si sarebbero dovute impiegare le quote del fondo perequativo anziché le risorse di cui all’art. 8 del D.A. n. 2087/2018.
Le ricorrenti hanno impugnato in separati giudizi gli atti presupposti, tra cui il citato decreto assessoriale, e deducono illegittimità derivata, violazione della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 502/1992, nonché eccesso di potere. Resistono l’Assessorato regionale alla Salute, l’Azienda sanitaria e la controinteressata, che eccepiscono l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dal vaglio delle eccezioni, essendo il ricorso infondato in conformità ad analoghi precedenti del Tribunale. Le prime quattro censure, trattate congiuntamente, sono inammissibili: investono il contratto budget e non i decreti regionali di quantificazione degli aggregati, incentrandosi su aspetti vincolati dello stesso contratto.
Il Tribunale enuncia il principio che la fase di contrattazione tra Azienda e privato, per il necessario rispetto delle direttive regionali e dei vincoli di bilancio, non è assimilabile a una libera contrattazione privatistica. Essa va ricondotta alla ripartizione delle risorse trasferite dalla Regione, secondo i criteri fissati a livello regionale a tutela del diritto alla salute. L’Azienda non può quindi discostarsi dalle direttive dei decreti di quantificazione per addivenire a budget personalizzati fondati su metodi non approvati dall’amministrazione regionale, come affermato dal C.G.A.R.S. n. 438 del 17 luglio 2023.
Quanto al quinto e al sesto motivo, le ricorrenti lamentano la remunerazione una tantum delle prestazioni eccedenti e l’impiego delle risorse di cui all’art. 8 del D.A. n. 2087/2018 in luogo del fondo perequativo, dolendosi inoltre della mancata ostensione delle modalità di assegnazione. Gli assunti sono infondati: l’uso del fondo perequativo è ampiamente discrezionale ed è funzionale a porre fine a cause pendenti e a evitare maggiori esborsi, secondo il precedente TAR Sicilia, Catania, n. 876/2024.
L’istanza istruttoria, in ogni caso esplorativa, non è accolta in ragione della manifesta infondatezza del ricorso. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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