Budget sanitari e clausole di salvaguardia: legittimo il contratto attuativo regionale (TAR Sicilia n. 1609 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione del budget assegnato alle strutture sanitarie private accreditate costituisce attività vincolata di attuazione dei decreti assessoriali che hanno fissato gli aggregati di spesa e i criteri di ripartizione. In tale fase non è necessario attivare il contraddittorio procedimentale con la singola struttura, essendo la partecipazione riservata alla negoziazione preventiva con le associazioni di categoria. Non occorre, inoltre, esternare nel dettaglio i calcoli applicativi, trattandosi di parametri automatici di riduzione funzionali alla copertura finanziaria. La scelta regionale che superi, anche solo in parte, il criterio della spesa storica integrandolo con il fabbisogno standard di distretto costituisce esercizio di discrezionalità sottratto al sindacato di merito. Sono legittime le clausole di salvaguardia e la previsione del tetto al lordo degli oneri previdenziali.
Il Fatto
Le strutture ricorrenti, accreditate per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, impugnavano i contratti di attribuzione del budget per le annualità 2022 e 2023, contestando sia vizi del procedimento di determinazione sia l’illegittimità di singole clausole negoziali. Dolenti per l’assegnazione di importi inferiori a quelli ritenuti spettanti, chiedevano l’annullamento degli atti e la condanna dell’Azienda al risarcimento del danno.
L’Amministrazione resistente eccepiva l’incompetenza della sede staccata di Catania in favore di quella centrale di Palermo, per l’asserita efficacia regionale degli atti, e l’infondatezza nel merito del gravame. Le ricorrenti chiedevano, altresì, la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea su questione pregiudiziale sollevata dal C.G.A.R.S. in ordine ai criteri di ripartizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza, osservando che oggetto del giudizio non sono i decreti assessoriali con cui sono stati fissati gli aggregati regionali e provinciali di spesa, bensì le determinazioni attuative adottate dall’Azienda. Parimenti rigetta l’istanza di sospensione, poiché la controversia concerne i singoli contratti e non i criteri generali di assegnazione, già fatti oggetto di separato giudizio definito con rigetto.
Quanto al primo motivo, la doglianza sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento è priva di pregio. La programmazione sanitaria risponde a vincoli finanziari che si riflettono sulla contrattazione con i privati, e la partecipazione procedimentale si esaurisce nella negoziazione preventiva con le associazioni di categoria. Nel caso concreto, l’adozione dei decreti era stata preceduta dal confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative e, in sede locale, dall’insediamento della Commissione Intersindacale.
Destituita di fondamento è anche la censura sul difetto di motivazione. Una volta accertate le esigenze di contenimento della spesa, non occorre esternare i calcoli posti a base della riduzione, trattandosi di applicazione di parametri automatici. I motivi terzo e quarto, attinenti ai criteri della spesa storica e del fabbisogno distrettuale, sono dichiarati inammissibili perché rivolti ai decreti presupposti e, comunque, infondati: il superamento parziale del costo storico mediante l’introduzione del fabbisogno standard di distretto, per la quota del 50%, è coerente con i principi già affermati dal giudice amministrativo e attiene a valutazioni di merito non sindacabili.
Il Collegio ritiene legittime le clausole contrattuali contestate. L’assegnazione al lordo degli oneri previdenziali trova fondamento nel carattere invalicabile degli aggregati di spesa. L’obbligo di trasmissione dei flussi informativi è funzionale alla verifica di congruità tecnico-formale e all’allineamento del fatturato alle prestazioni liquidabili. La clausola di salvaguardia è meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo derivante dall’accettazione del provvedimento presupposto e non comprime il diritto di azione per le sopravvenienze. La sospensione dell’accreditamento per mancata emissione delle note di credito risponde a esigenze di regolarità contabile.
Il ritardo nella fissazione dei tetti di spesa non inficia l’assegnazione, essendo fisiologica la sopravvenienza del provvedimento e potendo gli operatori fare riferimento ai budget dell’anno precedente. Le censure di illegittimità derivata e l’istanza istruttoria sono respinte, non avendo le ricorrenti dimostrato l’accoglimento dei gravami proposti in altre sedi. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è rigettato, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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