Rinuncia irrituale al ricorso e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Trentino-Alto Adige n. 147 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza è irrituale e non produce l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm. Essa costituisce tuttavia argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., e giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, in un processo retto dal principio dispositivo, può desumere la sopravvenuta carenza di interesse dal comportamento delle parti e da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso. La declaratoria di improcedibilità è ostativa all’esame del merito.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, impugnava due determinazioni del Comando Generale con cui era stato trasferito d’autorità per incompatibilità ambientale, lamentando eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti e ingiustizia grave e manifesta. L’Amministrazione si costituiva e concludeva per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
L’incidente cautelare, trattato in camera di consiglio, si risolveva con la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Prima dell’udienza il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, allegando di essere in procinto di essere trasferito a domanda presso altra sede. All’udienza pubblica l’Amministrazione insisteva per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal carattere dispositivo del processo amministrativo: l’introduzione e la prosecuzione del giudizio restano nella disponibilità della parte, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, sez. II, n. 4670 del 2024 e n. 4244 del 2024). Su questa base verifica la qualificazione dell’atto depositato dal ricorrente.
L’atto di rinuncia non è stato notificato alla parte resistente nel termine dei dieci giorni prima dell’udienza, richiesto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. Non può quindi essere qualificato come valida rinuncia idonea a determinare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Tale irritualità non resta però priva di effetti. In assenza di repliche e di diverse richieste della controparte, la rinuncia costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in applicazione dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. Il Collegio richiama in proposito un indirizzo consolidato (TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 605 del 2019; Cons. Stato, sez. VII, n. 8103 del 2023; sez. V, n. 2090 del 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 8115 del 2019).
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con preclusione all’esame del merito. Il Collegio affronta poi la richiesta di spese avanzata dall’Amministrazione. La richiesta di trasferimento a domanda, presentata insieme alla rinuncia ai sensi dell’art. 395 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, non è formulata su istanza dell’interessato ma su proposta dell’amministrazione per esigenze di servizio.
Secondo il Tribunale essa equivale a un’accettazione del trasferimento originario per incompatibilità ambientale e a un riconoscimento implicito della sua legittimità, limitatamente alla necessità del trasferimento e non alla sede specifica inizialmente individuata. Tale necessità discendeva dai fatti negativi intervenuti nella precedente missione all’estero, che avevano determinato l’anticipato rientro del ricorrente per la sopravvenuta perdita del rapporto fiduciario. Le spese sono poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri accessori e CPA, nonché IVA qualora dovuta.
Nota della Redazione
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