Budget sanitario regionale e riduzione dell’1%: legittima la programmazione autoritativa (C.G.A.R.S. n. 149 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la determinazione del budget delle strutture sanitarie accreditate operata applicando la riduzione dell’1% sulla spesa consuntivata per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 9-quater, comma 7, del d.l. n. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015. Il parametro regionale dei vincoli derivanti dalla determinazione del fabbisogno sanitario, previsto dall’art. 25, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 5/2009, ha mera valenza programmatica e non può derogare alla disciplina statale. La programmazione sanitaria ha natura autoritativa e la sua sopravvenienza in corso di esercizio non lede il legittimo affidamento degli operatori, i quali devono commisurare l’erogazione ai budget dell’anno precedente ridotti secondo le norme finanziarie vigenti. È altresì legittima l’inclusione, negli aggregati di spesa, del costo dei contributi previdenziali dovuti dalle aziende sanitarie.

Il Fatto

Il Consorzio appellante, struttura accreditata per la patologia clinica nel territorio della Provincia di Trapani, erogava prestazioni a carico del servizio sanitario regionale senza ottenere l’integrale pagamento. Impugnava pertanto i decreti assessoriali che avevano fissato per il 2015 l’aggregato regionale e i budget provinciali, il contratto di budget predisposto dall’azienda sanitaria e i successivi atti di rettifica, dolendosi della insufficienza del budget assegnato.

In primo grado il TAR per la Sicilia respingeva il ricorso introduttivo, i due ricorsi per motivi aggiunti e la domanda risarcitoria, condannando la ricorrente alle spese. La struttura ha proposto appello, articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile il quarto motivo d’appello per violazione dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm.: l’appellante si è limitato a riprodurre le rubriche dei motivi di primo grado senza argomentare sulle ragioni del rigetto. La declaratoria, riguardando un solo motivo, non ricade nell’ambito dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

Poiché l’appello ha fatto riemergere parte del thema decidendum di prime cure, il Collegio esamina direttamente gli originari motivi, nei limiti dell’effetto devolutivo, secondo la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015.

Nel merito, i motivi sulla riduzione dell’aggregato sono infondati. La riduzione dell’1% sulla spesa consuntivata 2014 trova titolo nell’art. 9-quater, comma 7, del d.l. n. 78/2015. Il parametro regionale richiamato dall’appellante ha mera valenza programmatica e non deroga alla norma statale. Il criterio è concreto e non astratto, né risulta provato un contrasto con i fabbisogni della popolazione provinciale. La Corte richiama i propri precedenti, tra cui il parere delle sezioni riunite n. 404/2017 e la sentenza n. 1012 del 2019.

Quanto alla retroattività della determinazione della spesa, il Collegio esclude la lesione dell’affidamento: in un sistema in cui è fisiologica la sopravvenienza dell’atto determinativo dopo l’inizio dell’erogazione, gli operatori devono riferirsi ai budget dell’anno precedente ridotti secondo le norme finanziarie in corso. Il richiamo è alla sentenza n. 1144 del 2022 e alla garanzia del nucleo irriducibile del diritto alla salute affermata dalla Corte costituzionale n. 509 del 2000.

Infondati anche i motivi sulle economie di spesa, non essendo provata la loro esistenza e dovendo queste essere prioritariamente destinate alle branche di nefrologia e radioterapia per effetto dell’art. 7 del D.A. n. 2336/2015. Legittima è la inclusione dei contributi previdenziali negli aggregati, in linea con il parere delle sezioni riunite n. 151 del 2024. Il motivo sull’istruttoria è respinto, rientrando nell’discrezionalità del giudice di primo grado l’uso dei poteri istruttori, non necessari a fronte di una controversia definibile in diritto. L’appello è quindi in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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