Budget sanitario regionale e affidamento delle strutture accreditate (C.G.A.R.S. n. 15 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fissazione del tetto di spesa sanitaria e del correlato budget in una fase avanzata dell’anno costituisce evenienza fisiologica, perché il potere di programmazione regionale presuppone la conoscenza del dato finanziario di riferimento, definito solo in corso d’anno. La determinazione retroattiva del budget non inficia di per sé la legittimità dell’assegnazione. Le strutture private accreditate possono fare affidamento, fino all’adozione del provvedimento definitivo, sulle somme dell’anno precedente, diminuite delle riduzioni imposte dalle norme finanziarie dell’anno in corso; nessun affidamento legittimo è quindi radicato sull’assegnazione di un budget non decurtato nella misura legislativamente prevista. Il motivo di appello che si limiti a richiamare le censure di primo grado, senza critica puntuale alle statuizioni del giudice, è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Alcune strutture odontoiatriche private, accreditate con il Servizio Sanitario Regionale siciliano, impugnavano davanti al TAR Sicilia i decreti assessoriali con cui, per il 2015, erano stati determinati gli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato, l’assegnazione provvisoria del budget e i relativi contratti. Con motivi aggiunti censuravano anche il successivo decreto di rettifica delle tabelle e i nuovi contratti di budget.
Le ricorrenti lamentavano, tra l’altro, che l’amministrazione avesse fissato tardivamente e retroattivamente il budget, in assenza della dovuta concertazione con le organizzazioni di categoria, ledendo l’affidamento di chi aveva organizzato l’attività sulla base del budget dell’anno precedente. Il TAR respingeva il ricorso e condannava le strutture alle spese. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investiva i capi della sentenza relativi alla dedotta retroattività delle determinazioni di spesa per il 2015 e il 2016. Il Collegio lo ritiene infondato, muovendo da un dato pacifico: il decreto assessoriale n. 922 del 2015 aveva previsto l’assegnazione di un budget provvisorio pari all’80% di quello del 2014, consentendo alle strutture di orientare l’attività entro quel limite.
Con l’entrata in vigore dell’art. 9-quater del decreto legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, l’amministrazione era tenuta a rideterminare i contratti con gli erogatori privati accreditati, riducendo la spesa di almeno l’1% rispetto a quella consuntivata nel 2014. Trattandosi di disposizione di coordinamento della finanza pubblica, le strutture erano in condizione di prevedere la decurtazione: nessun affidamento poteva quindi radicarsi su un budget non ridotto.
Il C.G.A.R.S. richiama l’indirizzo secondo cui spetta alle Regioni fissare con atti autoritativi il tetto annuale di spesa e distribuire le risorse, con ampio potere discrezionale nella ponderazione degli interessi coinvolti. La fissazione dei tetti in corso d’anno è fisiologica, non potendo prescindere dal dato finanziario di riferimento; e la determinazione retroattiva del budget non inficia di per sé la legittimità dell’assegnazione, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 2012.
Quanto al criterio della spesa consuntivata, il Collegio condivide le conclusioni del parere della Sezione consultiva n. 289 del 28 settembre 2018: l’applicazione lineare del taglio dell’1% a tutti i budget individuali non è irragionevole, perché imposta da norma cogente e coerente con l’obiettivo di riduzione complessiva. Sul ritardo nella determinazione definitiva, rileva il tardivo riparto delle quote vincolate del fondo sanitario 2015, comunicato solo nel dicembre 2015.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Gli appellanti si erano limitati a richiamare tutte le censure di primo grado ritenute infondate, senza confutarne le statuizioni. Il principio di specificità dei motivi di appello, ex art. 101, comma 1, c.p.a., impone una critica puntuale alle ragioni della sentenza. L’appello è quindi in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna degli appellanti alle spese.
Nota della Redazione
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