Quote latte, giudicato e sopravvenuta incompatibilità europea non riaprono il prelievo (TAR Lombardia n. 15 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contrasto di un provvedimento amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea integra un vizio di annullabilità per violazione di legge, non di nullità, poiché l’art. 21 septies della legge n. 241/1990 configura in numero chiuso le ipotesi di nullità e tra esse non rientra il contrasto con il diritto europeo. Ne deriva che l’atto contrastante con il diritto UE va impugnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità. La sopravvenienza di sentenze della Corte di giustizia che accertino l’incompatibilità europea di una disciplina interna non consente di rimettere in discussione il provvedimento ormai inoppugnabile, in ossequio al principio di certezza del diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di riesaminare in autotutela gli atti pregressi e di rideterminarsi in conseguenza.

Il Fatto

Una società agricola, produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna l’intimazione di pagamento di € 264.976,02 notificatale dall’agente della riscossione, con riferimento alle annate 2002/2003 e 2003/2004. L’atto richiama quale presupposto la cartella di pagamento notificata nel marzo 2015.

La ricorrente deduce la prescrizione dei crediti, l’illegittimità delle imputazioni di prelievo per contrasto con il diritto UE, l’incertezza sui dati della produzione nazionale, il mancato computo dei recuperi sugli aiuti PAC, il difetto di motivazione sugli interessi e la nullità delle notifiche per provenienza da indirizzo PEC non censito. Il TAR respinge il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie l’eccezione preliminare di giudicato. Le censure volte a contestare la legittimità delle originarie imputazioni di prelievo sono inammissibili: per la campagna 2002/03 opera il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 2255/2015, non appellata dalla ricorrente; per la campagna 2003/04 il decreto di perenzione ha reso definitivi gli atti di accertamento.

La Sezione affronta il nodo delle sopravvenute sentenze della Corte di giustizia che hanno accertato l’incompatibilità europea della disciplina italiana in materia di quote latte. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 7609 del 2023, il TAR ribadisce che il contrasto con il diritto UE costituisce motivo di annullabilità e non di nullità, con conseguente onere di impugnazione nel termine decadenziale e inoppugnabilità dell’atto non tempestivamente contestato.

Il principio di certezza del diritto, riconosciuto dal diritto europeo, impedisce che rapporti esauriti siano rimessi continuamente in discussione per effetto di una pronuncia della CGUE. La Sezione richiama la sentenza Kuhne & Heitz del 2004 e le successive Randstad del 2021 e Hoffmann-La Roche del 2022, che riaffermano l’autonomia procedurale degli Stati membri. A tale indirizzo si è uniformata la giurisprudenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato.

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di riesaminare in autotutela doverosa gli atti pregressi, ove l’interessato presenti specifica istanza. Quanto alle residue censure, il TAR le ritiene infondate: la prescrizione è decennale e il termine è stato interrotto dalla notificazione degli atti e dalle intimazioni del 2012 e 2013, rilevando i periodi di sospensione legale; generica è la doglianza sui recuperi PAC; l’atto di intimazione è sufficientemente motivato quanto a capitale e interessi; la notifica da indirizzo PEC non censito non è nulla, avendo raggiunto lo scopo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *