Annullamento in autotutela della SCIA oltre il termine di diciotto mesi (TAR Lazio n. 15 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio di un titolo abilitativo conseguito mediante SCIA ha natura perentoria. Decorso inutilmente tale termine, si consuma il potere di autotutela e si consolida la situazione giuridica del segnalante. Il superamento del termine è giustificato soltanto dalla contestazione di una falsa prospettazione dei fatti, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, che deve risultare espressamente dal provvedimento. In difetto, l’annullamento in autotutela è illegittimo e va annullato, con conseguente caducazione derivata dell’ordine di demolizione.

Il Fatto

La ricorrente è un’associazione dilettantistica senza scopo di lucro che gestisce campi da padel e da tennis in un terreno sito nel Comune di Terracina. Con due SCIA ha realizzato tre campi da padel in sostituzione di un preesistente campo da tennis, già assentito con DIA. Il Comune, con una nota del Settore Urbanistica, ha annullato in autotutela le due segnalazioni, contestando che i campi su basamento in cemento integrassero nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, non una mera variante della DIA, e che l’intervento fosse incompatibile con la destinazione urbanistica a verde pubblico. All’annullamento ha fatto seguito un’ordinanza di demolizione.

La società ha impugnato la nota, l’ordinanza di demolizione e gli atti connessi davanti al TAR Lazio. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. La domanda cautelare è stata accolta in sede camerale; la causa è stata poi discussa all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’attenzione sul primo motivo, incentrato sul superamento del termine per l’autotutela. Il raffronto cronologico è decisivo: il provvedimento impugnato è stato adottato in epoca successiva rispetto alle segnalazioni annullate, oltre il termine normativamente previsto.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza prevalente secondo cui il decorso del termine di trenta giorni per l’esercizio del potere interdittivo sui lavori oggetto di SCIA comporta la definitiva consumazione di quel potere e il consolidamento della posizione del segnalante. Residua in capo all’amministrazione il solo potere di autotutela, da esercitarsi nel rispetto dei presupposti di legge e previa comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado.

Il provvedimento è stato dunque adottato oltre il termine di diciotto mesi, poi ridotto a dodici nel 2021, fissato dall’art. 21-nonies, l. n. 241/1990 per l’annullamento degli atti autorizzativi o attributivi di vantaggi economici. Il Collegio sottolinea che dal provvedimento impugnato non emerge alcuna contestazione di falsa prospettazione dei fatti idonea a giustificare il superamento del termine di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis.

Accertata l’illegittimità dell’annullamento in autotutela, il Tribunale ne trae la conseguenza caducatoria: anche l’ordine di demolizione, impugnato in via derivata, segue la sorte dell’atto presupposto. Il ricorso è quindi accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in duemila euro, oltre spese generali e accessori di legge, a carico del Comune resistente. Il Collegio ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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