Budget sanitario e controinteressati nelle strutture accreditate (Cons. Stato n. 8430 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso da una struttura sanitaria accreditata avverso il provvedimento di ripartizione del budget, le altre strutture erogatrici inserite nel medesimo provvedimento rivestono la qualità di controinteressati in senso formale e sostanziale. L’eventuale accoglimento della domanda di maggiore remunerazione incide, per la logica del tetto di spesa, sulla distribuzione delle risorse predeterminate e riduce le quote assegnate agli altri erogatori. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, a prescindere dalla mancata impugnazione degli accordi di budget da essi sottoscritti. Il principio opera anche in caso di remunerazione a prestazione e, a maggior ragione, nell’ambito del piano di rientro dal disavanzo sanitario.
Il Fatto
La società, struttura sanitaria accreditata con la Regione Lazio e inserita nell’elenco delle strutture da riconvertire perché con meno di 90 posti letto, impugnava il decreto commissariale che determinava la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti dell’anno 2011. Deduceva la decurtazione del 3,5 per cento del budget, applicata nonostante gli impegni assunti nelle intese di riconversione, e l’inclusione nel computo delle prestazioni erogate a residenti fuori regione e a stranieri.
Il TAR Lazio dichiarava inammissibile il ricorso per mancata evocazione in giudizio di almeno un controinteressato, sul rilievo che l’aumento del budget richiesto avrebbe comportato una redistribuzione del totale a discapito delle altre aziende beneficiarie. La società proponeva appello, censurando la ritenuta inammissibilità come «macroscopico errore» e riproponendo i motivi di merito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Consiglio di Stato esclude che la cessazione della gestione commissariale, con conseguente rinuncia al mandato dell’Avvocatura dello Stato, integri causa di interruzione del giudizio. Si configura, invece, una successione nel munus, riconducibile ai riassetti organizzativi necessari dell’amministrazione e ai principi dell’art. 97 Cost., come già affermato in Cons. Stato, sez. III, n. 6954 del 18 ottobre 2021 e in Cons. Stato, sez. V, n. 2354 del 12 maggio 2015.
Nel merito, la Corte ritiene infondate le censure. Non può ipotizzarsi una omessa pronuncia quando una ragione ostativa in rito preclude lo scrutinio del merito, secondo la tassonomia di esame delle censure ispirata a ragioni di economia procedimentale. Il TAR ha quindi correttamente rilevato la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.
La remunerazione riconosciuta alla struttura non sfugge alla logica del tetto di spesa derivante dal piano di rientro dal disavanzo sanitario e dalle esigenze di razionalizzazione e programmazione della spesa sanitaria, espressione del principio di coordinamento della finanza pubblica (Cons. Stato, sez. V, n. 3544 del 16 aprile 2024; sez. III, n. 9309 del 28 ottobre 2022). L’eventuale incremento dell’importo assegnato si ripercuote in riduzione sul budget degli altri enti accreditati, con potenziali ricadute sugli accordi sottoscritti, a prescindere dalla loro mancata impugnazione.
La domanda mira a un miglioramento della posizione della società nella distribuzione di risorse necessariamente predeterminate. Sussiste quindi in capo alle altre strutture l’interesse a difendere la posizione di vantaggio acquisita. Sono controinteressate le strutture indicate nell’allegato del provvedimento impugnato, destinate a risentire degli effetti negativi di una rideterminazione dei budget, sia quanto alla decurtazione generalizzata sia quanto all’inclusione delle prestazioni extraregionali.
La Corte richiama, infine, la necessità di rispettare i vincoli di bilancio e l’art. 1, comma 174, legge n. 311/2004, come modificato dall’art. 2 legge n. 191/2009: una maggiore remunerazione implicherebbe un disavanzo da coprire con ulteriore copertura finanziaria (Cons. Stato, sez. II, n. 11353 del 29 dicembre 2023). La sottoscrizione dell’accordo di budget per il 2011 ha prodotto gli effetti dell’accettazione della remunerazione. L’appello è respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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